La Normativa
- Decreto Legislativo 1settembre 1993, n. 385 – Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia
- Decreto Legislativo 25 settembre 1999, n. 374 – Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell’articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52
- Decreto 13 dicembre 2001, n. 485 – Regolamento emanato ai sensi dell’articolo 3 del Decreto Legislativo 25 settembre 1999, n. 374, in materia di agenzia in attività finanziaria
- Ufficio Italiano Cambi – Provvedimento 11 luglio 2002 – Disciplina dell’elenco degli agenti in attività finanziaria previsto dall’articolo 3 del Decreto Legislativo 25 settembre 1999, n. 374
- Decreto Legge 27 luglio 2005, n. 144 – Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale (Convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 31 luglio 2005, n. 155
- Legge 15 luglio 2009, n. 94 – Disposizioni in materia di sicurezza pubblica
- Circolare n. 11001/118/5 del 5 agosto 2009 Ministero dell’Interno – Legge 15 luglio 2009, n. 94 recante Disposizioni in materia di Sicurezza pubblica (c.d. pacchetto sicurezza)
- Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 – Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione
- Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 141 – Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (Decreto Legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.
- Decreto Legislativo 14 dicembre 2010, n. 218 – Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo IV del testo unico bancario (decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi
- Decreto Legislativo 19 settembre 2012, n. 169 – Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo V del testo unico bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi
In Italia la gestione del risparmio, l’esercizio del credito e le attività ad esso connesse, tra cui l’intermediazione finanziaria, sono regolamentate dalla legge e controllate da un’Autorità che vigila sui flussi e gli strumenti finanziari: la Banca d’Italia.
Per inviare denaro all’estero dall’Italia esistono tre strumenti formali le cui attività e i cui prodotti sono regolati da specifiche leggi e controllati dalla Banca d’Italia: le banche, le Poste, e gli operatori di Money Transfer. I vantaggi legati all’invio di denaro attraverso un canale formale sono:
- l’esistenza di un contratto scritto che determina diritti e doveri sia dell’intermediario che del cliente. L’intermediario è quindi responsabile del servizio venduto e quanto è scritto sul contratto può essere impugnato davanti all’autorità di vigilanza o ad un giudice;
- per inviare denaro tramite i canali formali è richiesto un documento di identità, previsto da una legge specifica sul trasferimento di denaro, ma che è strumento di tutela in quanto garantisce l’intestazione del contratto al soggetto che trasferisce il denaro;
- sicurezza della consegna del denaro, tempi e costi chiari e regolati dal contratto scritto.
Le Banche
Le banche trasferiscono il denaro attraverso un sistema internazionale a cui sono collegate praticamente tutte le banche del mondo. Ogni banca può infatti inviare del denaro ad una qualsiasi delle banche collegate direttamente (attraverso un conto corrente aperto fra le due banche, quando esiste un accordo chiamato accordo interbancario), o indirettamente, utilizzando un’altra banca che fa da collegamento (che si chiama banca corrispondente). Quando il collegamento è diretto il sistema è molto semplice e rapido, le due banche comunicano quasi immediatamente l’operazione e si scambiano la somma di denaro sul loro conto comune. Quando invece il collegamento è indiretto, allora la prima comunicazione è fra la banca di invio e quella corrispondente, poi, una volta che questa ha ricevuto i soldi, li invia alla banca dove i soldi erano diretti affinché siano versati sul conto corrente del destinatario.
Le Poste
Due sono i modi di inviare denaro tramite le Poste italiane. Il primo, più semplice e veloce, attraverso un accordo commerciale che le Poste hanno fatto con il Money Transfer Operator MoneyGram[1]. Di fatto, sulla base di questo accordo, le Poste sono un “agente” di MoneyGram e quando si va allo sportello postale per inviare una rimessa è come rivolgersi ad un’agenzia di MoneyGram. Le Poste hanno poi un loro sistema di comunicazione e di invio del denaro con i servizi postali di tutti i Paesi del mondo simile a quello delle banche. È cioè possibile inviare denaro dalle Poste italiane alle Poste di un qualsiasi Paese del mondo. Il sistema è però più complesso e quindi più lento rispetto all’invio tramite l’accordo con MoneyGram.
Gli Operatori di Money transfer
In Italia i Money Transfer Operators (MTO) sono registrati in un apposito Elenco tenuto dalla Banca d’Italia e consultabile anche online per verificare se chi offre questo servizio sia autorizzato o meno a farlo (attenzione a chiedere il nome esatto dell’operatore, perché a volte quello che vediamo è il marchio, ma sul registro compare solo il nome vero dell’operatore). I principali MTO operano ormai in tutto il mondo e hanno una rete di sportelli e di agenti molto diffusa. I tempi di invio sono molto rapidi, quasi immediati, e inviare denaro è molto semplice (basta avere un documento di identità e i contanti).
Ricevuto il denaro, il MTO fornisce un codice che bisogna comunicare a chi deve ricevere il denaro e contemporaneamente invia un messaggio al suo agente nel Paese di destinazione. Con il codice ricevuto la persona può ritirare il denaro quasi immediatamente. Il meccanismo funziona allo stesso modo anche quando qualcuno invia del denaro in Italia da uno qualsiasi dei Paesi in cui è presente il MTO.
Come aprire un Money transfer
Si qualificano come agenti “Money transfer” quegli agenti in attività finanziaria, persone fisiche o società, che offrono, esclusivamente, il servizio di pagamento consistente nel trasferimento di fondi attraverso la raccolta e la consegna del denaro da trasferire.
Requisiti
Per esercitare l’attività di Money Transfer in Italia è necessario iscriversi all’Elenco degli agenti in attività finanziaria istituito dalla Banca d’Italia. Non è previsto alcun esame per l’iscrizione, né alcuna tassa di iscrizione. Possono iscriversi all’Elenco le persone fisiche, ovvero i cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea ovvero di Stato diverso (art. 2, D. Lgs. 286/1998), con domicilio nel territorio della Repubblica italiana, che siano in possesso:
- del diploma di scuola media superiore, inclusi i diplomi triennali di qualificazione professionale rilasciati dal Ministero della Pubblica Istruzione (Istituti Professionali Statali);
- dei requisiti di onorabilità (artt. 108, Testo Unico Bancario, regolamentato dal Decreto 30 dicembre 1998, n. 517 “Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale degli intermediari finanziari, ai sensi dell’articolo 108 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385).
I cittadini non comunitari devono inoltrare per l’iscrizione copia autenticata del titolo di studio, accompagnata dalla relativa traduzione giurata e da una dichiarazione di valore in loco dalla quale risulti la durata complessiva del ciclo di studi, rilasciata dalla rappresentanza diplomatica in Italia del Paese nel quale il titolo di studio è stato conseguito ovvero dalle autorità diplomatiche consolari italiane presso il Paese in cui il titolo di studio è stato conseguito. Questi ultimi documenti devono essere forniti in originale o in copia autenticata.
Possono iscriversi nell’Elenco le società con sede legale in Italia, le stabili organizzazioni in Italia di società con sede legale all’estero, aventi i seguenti requisiti:
- forma giuridica e requisiti patrimoniali previsti nel Codice Civile;
- sede legale e amministrativa situate nel territorio dello stato;
- previsione nell’oggetto sociale dello svolgimento dell’attività di agenzia in attività finanziaria. L’attività di agenzia deve essere esercitata in via esclusiva. L’oggetto sociale può prevedere anche altre attività purché esse siano strumentali e/o connesse a quella di agenzia ovvero espressamente definite come compatibili;
- nel caso di attività circoscritta al trasferimento di fondi (money transfer) detta limitazione dovrà essere espressamente prevista nell’oggetto sociale. L’attività di money transfer è compatibile con altre attività di natura non finanziaria;
- possesso dei requisiti di onorabilità da parte dei soci e di coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo (art. 108, Testo Unico Bancario, regolamentato dal Decreto 30 dicembre 1998, n. 517 “Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale degli intermediari finanziari, ai sensi dell’articolo 108 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e art. 109, Testo Unico Bancario, regolamentato dal Decreto 30 dicembre 1998, n. 516 “Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari, ai sensi dell’articolo 109 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385);
- svolgimento dell’attività per il tramite di soggetti iscritti nell’Elenco degli agenti in attività finanziaria (nella domanda d’iscrizione dovranno essere riportati gli estremi identificativi di tali soggetti e il relativo numero di iscrizione).
Modalità di iscrizione
La domanda di iscrizione deve essere inoltrata compilando e sottoscrivendo, nel sito di Banca d’Italia, il modulo BI/AG-A, se trattasi di persona fisica e il modulo BI/AG-B se trattasi di società.
Attività Compatibili
Gli MTO possono esercitare ogni altra attività di natura non finanziaria (commerciale, industriale, di servizi) purché consentita dalla normativa di settore.
A titolo esemplificativo: servizio di spedizioni, agenzia di viaggi, servizi di telefonia. È compatibile anche l’attività di cambiavalute soltanto nel caso di agenzia limitata al servizio di money transfer, in quanto detta attività rientra fra le attività connesse a quella di cambiavalute. Necessita comunque l’iscrizione in entrambi gli elenchi.
Adempimenti e Obblighi
Entro un anno dall’iscrizione in Elenco i soggetti iscritti sono tenuti a trasmettere alla Banca d’Italia, pena la decadenza, una dichiarazione di effettivo svolgimento dell’attività di agenzia, avvalendosi del modello BI/ AG-VIG, indicando la ragione sociale, il codice fiscale e il codice ABI. Per gli anni successivi al primo, detta comunicazione dovrà essere inviata entro il 30 marzo di ciascun anno.
Con utilizzo dello stesso modulo, le persone fisiche iscritte ovvero il legale rappresentante delle società iscritte devono attestare alla Banca d’Italia la permanenza dei requisiti di onorabilità.
Le persone fisiche iscritte devono comunicare alla Banca d’Italia anche il venir meno dei requisiti di onorabilità nonché ogni variazione delle informazioni fornite in sede di iscrizione in Elenco, entro 30 giorni dal momento in cui si verifica la variazione, avvalendosi del modulo BI/AG-VAR-A.
Il legale rappresentante della società (ovvero della stabile organizzazione in Italia di soggetto estero) deve comunicare alla Banca d’Italia ogni variazione delle in- formazioni fornite in sede di iscrizione in Elenco, entro 30 giorni dal momento in cui si verifica la variazione, avvalendosi del modulo BI/AG-VAR-B.
Gli agenti in attività finanziaria hanno l’obbligo di ritirare dalla circolazione le banconote e le monete metalliche in Euro sospette di falsità e di trasmetterle senza indugio, rispettivamente, alla Banca d’Italia e all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.
Agli agenti in attività finanziaria si applicano gli obblighi antiriciclaggio di identificazione della clientela, di registrazione delle operazioni e di segnalazione delle operazioni sospette.
In particolare, i MTO devono acquisire e conservare per dieci anni copia del permesso di soggiorno se il soggetto che ordina l’operazione è un cittadino non comunitario. In mancanza del titolo di soggiorno devono, entro dodici ore, effettuare apposita segnalazione all’autorità locale di pubblica sicurezza, trasmettendo i dati identificativi del soggetto. Nel caso di mancato rispetto di tale disposizione è prevista la revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività finanziaria (art. 20, Legge 94/2009).
L’art. 2, comma 20 della Legge 15 luglio 2009, n. 94 (pubblicata in G.U. 24 luglio 2009, n. 170) prevede:
“Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, gli agenti in attività finanziaria che prestano servizi di pagamento nella forma dell’incasso e trasferimento di fondi (money transfer) acquisiscono e conservano per dieci anni copia del titolo di soggiorno se il soggetto che ordina l’operazione è un cittadino extracomunitario.
Il documento è conservato con le modalità previste con decreto del Ministro dell’Interno emanato ai sensi dell’art. 7, comma 4, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.
In mancanza del titolo gli agenti effettuano entro dodici ore, apposita segnalazione all’autorità locale di pubblica sicurezza, trasmettendo i dati identificativi del soggetto.
Il mancato rispetto di tale disposizione è sanzionato con la cancellazione dall’elenco degli agenti in attività finanziaria ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 347”.
Il contenuto della segnalazione, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione” comprende : il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, l’indirizzo, il codice fiscale e gli estremi del documento di identificazione del soggetto che ordina l’operazione.
Devono essere segnalate le sole operazioni ordinate da soggetti privi di titolo di soggiorno mentre in caso di permesso di soggiorno in corso di rinnovo, potrà essere omessa la segnalazione, qualora il cittadino extracomunitario esibisse il permesso scaduto e la ricevuta dell’istanza presentata all’Ufficio Postale (che verranno custodite dall’agente secondo le prescritte modalità normative), mentre si dovrà procedere alla segnalazione qualora l’ordinante esibisce la sola ricevuta postale non accompagnata dal permesso di soggiorno scaduto (nella segnalazione verranno altresì indicati, in tal caso, il numero e la data riportati sulla ricevuta postale).
La disposizione del comma 20 dell’art. 1 della Legge n. 94/2009 si pone nell’ottica del contrasto dei fenomeni di clandestinità, attraverso l’imposizione dell’obbligo, per i gestori delle agenzie di money transfer, di fare copia del permesso di soggiorno degli stranieri extracomunitari che usufruiscono dei servizi di trasferimento transnazionale di denaro e di conservare tale documentazione per dieci anni. Nel caso in cui lo straniero non dovesse esibire il documento richiesto, vi è inoltre l’obbligo di comunicare entro dodici ore all’autorità locale di P.S. gli estremi identificativi del soggetto, pena la cancellazione dall’elenco degli abilitati. La norma è stata introdotta con l’intenzione di agevolare i controlli sui cittadini extracomunitari da parte dell’autorità di P.S., che in questo modo viene notiziata in merito ad una situazione di possibile irregolarità.
La Circolare del Ministero dell’Interno del 5 agosto 2009, pur prendendo in considerazione, tra le altre novità introdotte dalla Legge 94/2009, anche la disposizione in oggetto, nulla dice circa gli adempimenti da espletare in seguito alla comunicazione di cui sopra. Si ritiene pertanto che l’autorità di P.S., una volta messa a conoscenza del fatto, abbia l’onere di far eseguire controlli accurati circa la posizione dello straniero, al fine di verificarne la regolare presenza sul territorio nazionale. Nel caso in cui i controlli anzidetti evidenziassero la situazione di irregolarità dell’extracomunitario, si procederà a norma di legge con apposita informativa ai sensi del D.lgs. 286/1998. Il ruolo della Polizia Locale è innanzi tutto quello di coadiuvare il sindaco nella sua veste di autorità locale di P.S., ricevendo perciò la comunicazione, alla stessa stregua di quanto avviene per le denunce di infortunio e le cessioni di fabbricato. Sarà bene coinvolgere le Forze di Polizia dello Stato per i controlli successivi in quanto, nel caso in cui lo straniero risultasse clandestino, sarà necessario procedere alla sua identificazione mediante il ricorso alle procedure di fotosegnalamento e i rilievi fotodattiloscopici, eseguiti con attrezzature solitamente non possedute dai Comandi di Polizia Locale medio-piccoli. Il coinvolgimento delle Forze di Polizia Statali sarà ovviamente tanto più necessario nel caso in cui il soggetto non fosse residente nel comune ricevente la comunicazione. Per questo motivo, anche a mente del disposto del comma 5 bis dell’art. 54 T.U.E.L. (“Il Sindaco segnala alle competenti autorità, giudiziaria o di pubblica sicurezza, la condizione irregolare dello straniero.”), per meglio garantire le finalità della disposizione in oggetto, si consiglia di inoltrare in ogni caso la documentazione ricevuta senza ritardo, né particolari formalità, alla Questura e alla stazione Carabinieri competenti per territorio. Al fine di avviare le opportune verifiche anche presso l’attività di Money Transfer è necessario notiziare dell’accaduto anche la Guardia di Finanza.
Violazioni e Sanzioni
Chiunque esercita professionalmente nei confronti del pubblico l’attività di agenzia in attività finanziaria senza essere iscritto nell’Elenco di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 2.065,82 a 10.329,14 (art. 7, Decreto Ministeriale 485/2001). Per tutte le violazioni delle disposizioni contenute nel Testo Unico Bancario (Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385) si applica la procedura sanzionatoria di cui all’art. 145 dello stesso.
Si rammenta che, l’uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, delle parole “banca”, “banco”, “credito”, “risparmio” ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell’attività bancaria è vietato a soggetti diversi da banche (art. 133, Testo Unico Bancario).
Qualora si intenda pubblicizzare la denominazione di una ditta individuale, si rende necessario indicare anche l’esatta specificazione del nome e del cognome integrali dell’iscritto all’Elenco nonché del relativo numero d’iscrizione. La parola credito o locuzioni derivate può tuttavia essere utilizzata se nella denominazione o ragione sociale è prevista anche l’indicazione “agenzia in attività finanziaria”, “agente in attività finanziaria”, che qualifica esattamente l’attività svolta dal soggetto.
Informazioni sui tempi e le modalità dei procedimenti di iscrizione e cancellazione, nonché in merito agli obblighi di segnalazione a carico degli iscritti agli albi ed elenchi possono essere acquisite attraverso il sito http://www.bancaditalia.it/vigilanza/albi-elenchi/ageattfink.
Il Decreto Legislativo 231/2007 attua dal 29 dicembre 2007 una rivoluzione in campo sanzionatorio, rispetto alla normativa previgente. Sono state aumentate le tipologie sanzionabili in relazione, anche, ai più numerosi adempimenti antiriciclaggio, arrivando fino a dodici fattispecie penalmente rilevanti (con dieci ipotesi delittuose e due reati contravvenzionali) e a ventuno illeciti amministrativi, con un deciso inasprimento delle sanzioni pecuniarie, praticamente generalizzato, oltre alla sanzione prevista per la mancata osservazione della normativa sulla Privacy.
I soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio sono tenuti ad osservare nel trattamento dei dati dei clienti le previsioni di cui al Codice Privacy (D.Lgs. 196/2003), ed in particolare a rilasciare loro l’informativa idonea ad assolvere gli obblighi di cui all’art. 13 dello stesso Codice, specificando altresì che il trattamento dei dati, da parte dello Studio, avverrà anche per le finalità previste dalla normativa in materia di antiriciclaggio.
Un reato contravvenzionale, previsto nella precedente normativa, è stato depenalizzato e riguarda l’omessa istituzione dell’Archivio Unico Informatico che fino al 28 dicembre 2007 era sanzionata con l’arresto da sei mesi ad un anno e l’ammenda da € 5.164,57 a € 25.822,84.
In merito alla procedura di applicazione delle sanzioni amministrative, si prevede che per le stesse si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, ma il pagamento in misura ridotta (doppio del minimo o un terzo del massimo), previsto dall’art. 16, si applica solo per le violazioni relative al divieto di uso di denaro contante e titoli al portatore ovvero di mancata apposizione della clausola di non trasferibilità, se obbligatoria il cui importo non sia superiore a 250.000 euro. Il pagamento in misura ridotta (oblazione) non è esercitabile da chi si è già avvalso della medesima facoltà per altra violazione della stessa natura, il cui atto di contestazione sia stato ricevuto dall’interessato nei 365 giorni precedenti la ricezione dell’atto di contestazione concernente l’illecito per cui si procede.
E’ prevista una specifica sanzione penale di tipo contravvenzionale comminabile al cliente del professionista qualora non fornisca o fornisca false informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale; naturalmente il professionista che possa dimostrare che la sua violazione sia determinata dall’altrui inganno, non subirà alcuna conseguenza sanzionatoria, come previsto dall’art. 48 del Codice Penale: “Le disposizioni (….) si applicano anche se l’errore sul fatto che costituisce il reato è determinato dall’altrui inganno; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona ingannata risponde chi l’ha determinata a commetterlo”.
L’accertamento e la contestazione degli illeciti di natura amministrativa sono affidati all’UIF[2], alle autorità di vigilanza, alla Guardia di Finanza e alla DIA, ognuno per i propri compiti e attribuzioni, mentre l’irrogazione delle sanzioni amministrative è di competenza del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), che provvede con decreto e, per alcuni soggetti e per specifiche violazioni, provvedono la Banca d’Italia, la Consob e il Ministero delle Attività Produttive, oltre al Garante per la Privacy.
La procedura per l’irrogazione delle sanzioni penali è disciplinata dal codice di procedura penale, mentre alle violazioni di natura amministrativa si applica, come già detto, la procedura prevista dalla legge 689/1981. La suddetta legge prescrive che la violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente sia al trasgressore sia alla persona coobbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è stato possibile eseguire la contestazione immediata, gli estremi della violazione devono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all’estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall’accertamento. Il mancato rispetto del termine prescritto comporta l’estinzione dell’obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione e la decadenza per l’amministrazione dal diritto di esigere la sanzione pecuniaria. Il soggetto che ha accertato la violazione antiriciclaggio deve inviare il relativo verbale al Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) competente, come già detto, per l’irrogazione delle sanzioni. L’autore della violazione può entro trenta giorni (sessanta se residente all’estero) dalla contestazione presentare memorie difensive e chiedere un’audizione personale. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze dopo aver sentito gli interessati che ne abbiano fatto richiesta ed analizzato i documenti inviati e gli scritti difensivi, se ritiene fondato l’accertamento circa la sussistenza dell’illecito emette il decreto con il quale irroga la sanzione pecuniaria e ne ingiunge il pagamento; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione e la comunica all’organo che ha redatto il rapporto. Competente per decidere dell’opposizione all’ingiunzione di pagamento delle sanzioni è il Tribunale e non il Giudice di Pace, trattandosi di norme di tipo valutario (Cass. Sez. 2, sentenza n. 11408 del 16.05.2006)
Il sistema delle sanzioni penali
REATO | VIOLAZIONE COMMESSA | SANZIONE PENALE |
Delitto | Inosservanza dell’obbligod’identificazione della clientela | Multa da 2.600 euro a 13.000 euro |
Delitto | Omessa o falsa indicazione delle generalità del soggetto per conto del quale è eseguita l’operazione | Reclusione da sei mesi a un anno e multa da 500 a 5.000 euro |
Delitto | Omessa, tardiva o incompletaregistrazione negli archiviinformatici e cartacei | Multa da 2.600 euro a 13.000 euro |
Aggravante | Le tre precedenti violazioni seattuate con mezzi fraudolenti | Raddoppio della sanzione prevista nelle tre precedenti violazioni |
Delitto | Omesse comunicazioni delle infrazioni antiriciclaggio da parte degli organi di controllo e vigilanza | Reclusione fino ad un anno e multa da 100 euro a 1.000 euro |
Delitto | Omessa, tardiva o incompletacomunicazione dei rapporticontinuativi | Multa da 2.600 euro a 13.000 euro(solo per agenti di cambio, mediatori creditizi e agenti in attività finanziaria) |
Delitto | Carte di credito o di pagamento e qualsiasi altro documento che abiliti al prelievo di denaro, all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi: INDEBITO UTILIZZO | Reclusione da uno a cinque anni e multa da 310 euro a 1.550 euro |
Delitto | idem:FALSIFICAZIONE O ALTERAZIONE(a scopo di profitto proprio o altrui) | Reclusione da uno a cinque anni e multa da 310 euro a 1.550 euro |
Delitto | idem:INDEBITO POSSESSO (se alterati,falsificati o provenienza illecita) | Reclusione da uno a cinque anni e multa da 310 euro a 1.550 euro |
Delitto | idem:CESSIONE (se falsificati, alterati odi provenienza illecita) | Reclusione da uno a cinque anni e multa da 310 euro a 1.550 euro |
Delitto | idem:ACQUISIZIONE (se falsificati,alterati o di provenienza illecita) | Reclusione da uno a cinque anni e multa da 310 euro a 1.550 euro |
Contravvenzione | Omesse o false informazioni su scopo e natura del rapporto continuativo o della prestazioneprofessionale, fornite dal cliente | Arresto da sei mesi a tre annie ammendada 5.000 euro a 50.000 euro(sanzione specifica applicabile al cliente del professionista) |
Contravvenzione | Violazione del divieto di comunicazione al cliente e/o a terzi dell’avvenuta segnalazione e/o del relativo flusso di ritorno | Arresto da sei mesi ad un anno e ammenda da5.000 euro a 50.000 euro |
Il sistema delle sanzioni amministrative
SOGGETTI | VIOLAZIONE COMMESSA | SANZIONE AMMINISTRATIVA |
Società di gestione strumenti finanziari;intermediari finanziari di 1° e 2° livello e assicurativi;società di revisione | Inosservanza delle disposizioni emanate dalle autorità di vigilanza di settore relative agli adempimenti di adeguata verifica del cliente, l’organizzazione, la registrazione, le procedure e i controlli interni | Sanzione pecuniariada 10.000 euro a 200.000 euro |
Medesimi soggetti di cui sopra | Inosservanza dell’obbligo di formazione del personale | Sanzione pecuniariada 10.000 euro a 200.000 euro |
Medesimi soggetti di cui sopra | Inosservanza della verifica della completezza dei dati informativi relativi ai trasferimenti di fondi | Sanzione pecuniariada 10.000 euro a 200.000 euro |
Tutti i soggetti destinatari delle norme antiriciclaggio | Mancato rispetto del provvedimentodi sospensione dell’operazionesospetta emesso dall’UIF | Sanzione pecuniariada 5.000 euro a 200.000 euro |
Intermediari finanziari di 1° livello e societàfiduciarie; società di revisione; soggetti: offrenti l’utilizzo digiochi telematici | Omessa istituzione dell’Archivio Unico Informatico (AUI)(ex reato penale contravvenzionale) | Sanzione pecuniariada 50.000 euro a 500.000 euro.Nei casi più gravi e prolungati è prevista anche la pubblicazione del decreto sanzionatorio su due quotidiani di cui uno economico a cura e spese del sanzionato |
Professionisti e revisori contabili; | Omessa istituzione del registro della clientela (anche se non specificatamente prevista, si ritiene estendibile la sanzione anche all’omessa istituzione dell’archivioformato e gestito a mezzo di strumentiinformatici, alternativo al registro dellaclientela, e al fascicolo del cliente) | Sanzione pecuniariada 5.000 euro a 50.000 euro |
altri soggetti (esclusi offrenti l’utilizzo di giochi telematici) | Mancata adozione delle modalità diregistrazione specificatamentepreviste | Sanzione pecuniariada 5.000 euro a 50.000 euro |
Tutti i soggetti destinatari delle norme antiriciclaggio | Omessa segnalazione di operazioni sospette all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) | Sanzione pecuniaria dall’1% al 40% dell’importo dell’operazione non segnalata.Nei casi più gravi e rilevanti è prevista anche la pubblicazione del decreto sanzionatorio su due quotidiani di cui uno economico a cura espese del sanzionato |
Tutti i soggetti destinatari delle norme antiriciclaggio | Mancato rispetto degli obblighiinformativi nei confronti dell’UIF | Sanzione pecuniariada 5.000 euro a 50.000 euro |
Chiunque | Trasferimento di denaro contante, libretti di deposito bancari o postali o titoli a portatore tra soggetti diversi, con valore dell’operazione, anche sefrazionata, => a 5.000 euro | Sanzione pecuniaria dall’1% al 40% dell’importo trasferito.(Possibilità di oblazione art. 16 Legge689/81 per importi fino a 250.000 euro) |
Chiunque | Emissione di assegni bancari o postali per importi => di 5.000 euro senza l’indicazione del beneficiario o la clausola di non trasferibilità | Sanzione pecuniariaall’1% al 40% dell’importo trasferito. (Possibilità di oblazione art. 16 Legge 689/81 per importi fino a 250.000 euro) |
Chiunque | Emissione di assegni bancari o postali a favore del traente girati a terzi anziché direttamente perl’incasso a banche o Poste Italiane | Sanzione pecuniaria dall’1% al 40%dell’importo trasferito |
Chiunque | Emissione di assegni circolari, vaglia postali e cambiari senza l’indicazione del beneficiario o la clausola di non trasferibilità | Sanzione pecuniaria dall’1% al 40% dell’importo trasferito.(Possibilità di oblazione art. 16 Legge 689/81 per importi fino a 250.000 euro) |
Chiunque | Possesso di libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo => a 5.000 euro | Sanzione pecuniaria dal 20% al 40% delSaldo |
Chiunque | Mancata estinzione o riduzione delsaldo entro il 30/06/2009 dei librettidei deposito al portatore | Sanzione pecuniaria dal 10% al 20% delsaldo |
Chiunque | Mancata comunicazione alla banca o a Poste Italiane Spa dei dati identificativi del cessionario e della data di trasferimento dei libretti dideposito al portatore | Sanzione pecuniaria dal 10% al 20% del saldo |
Tutti i soggetti destinatari delle norme antiriciclaggio | Omessa comunicazione al MEF delle infrazioni relative all’uso del denaro contante e di titoli al portatore di cui hanno avuto notizia (elencate nelle sette precedenti violazioni) | Sanzione pecuniaria dal 3% al 30% dell’importo dell’operazione, del saldo del libretto ovvero del conto |
Chiunque | Trasferimento di denaro contante perimporti => a 2.000 euro effettuato per il tramite di Money transfer | Sanzione pecuniaria dal 20% al 40%dell’importo trasferito |
Chiunque | Trasferimento di denaro contante per importi => a 2.000 e < a 5.000 euro, effettuato per il tramite di Money transfer, non documentati | Sanzione pecuniaria dal 20% al 40%dell’importo trasferito |
Chiunque | Apertura in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia | Sanzione pecuniaria dal 20% al 40% del saldo |
Chiunque | Utilizzo in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia aperti presso Stati esteri | Sanzione pecuniaria dal 10% al 40% del saldo |
Tutti i soggetti destinatari delle norme antiriciclaggio | Inosservanza dell’obbligo di fornire al cliente l’informativa sulla privacy comprensiva delle finalità legate alla normativa antiriciclaggio (Art. 13, D.Lgs. 196/2003) | Sanzione pecuniariada 3.000 euro a 18.000 euro, aumentata dei 2/3, da 5.000 a 30.000 euro, in caso di dati sensibili o giudiziari. Si può elevare fino al triplo in ragione delle condizioni economiche del contravventore. |
Considerazioni
Il money-transfer è utile alle persone immigrate per mandare a casa una parte di quanto guadagnato con il proprio lavoro, ma ci sono clienti, italiani o stranieri, che lo sfruttano per spedire fuori confine denaro ottenuto attraverso attività illecite. La Guardia di Finanza dal 2010 ha condotto circa 760 controlli sugli agenti in attività finanziaria, oltre 700 dei quali hanno riguardato money transfer perché ritenuti un canale molto usato da quanti vogliono trasferire denaro frutto di alcuni tipi di reato, fra i quali il contrabbando e la contraffazione.
Nella maggior parte dei casi, comunque, gli operatori dei money transfer ignorano che la somma di cui è richiesto l’invio origina da attività illegali.
Il flusso di denaro in uscita dall’Italia è consistente: nel secondo semestre del 2011 sono stati movimentati verso l’estero 6 miliardi di euro attraverso i canali disponibili, fra i quali i money transfer, da persone sia italiane sia straniere. Al primo posto fra i Paesi destinatari c’è la Repubblica popolare cinese (1,7 miliardi), seguita dalla Romania (670 milioni) e poi da Filippine, Marocco e Senegal.
Il money transfer è un canale lecito e ha una utile funzione sociale, perché permette ai migranti di mantenere un contatto efficace con il Paese di provenienza, soprattutto per il trasferimento di soldi al nucleo familiare.
In base all’esperienza della Guardia di Finanza, è il canale preferito dai migranti per l’invio di denaro: analizzando la clientela, infatti, si rileva che è composta soprattutto da persone immigrate. Gli stranieri prediligono i money transfer, anche se hanno costi maggiori rispetto ai canali bancari, per diverse ragioni principalmente pratiche: la vicinanza dei punti vendita, la facilità d’accesso per il destinatario, il costo dei conti correnti eccessivo per i meno abbienti nel Paese di destinazione, questioni religiose e culturali. I punti vendita sono vicini perché sono tanti, oltre 34mila nel 2010 secondo la Banca d’Italia; questi punti sono riuniti in reti gestite da istituti di pagamento (fra 30 e 40 nel 2008), a loro volta concessionari dei quattro o cinque gestori internazionali attivi nel nostro Paese.
Di questo canale si possono avvantaggiare, però, anche quanti, italiani o stranieri, intendono far uscire dai confini del nostro Paese i proventi di attività illecite, fra le quali rientrano soprattutto il commercio di prodotti contraffatti, lo sfruttamento della prostituzione e il traffico di stupefacenti. Per far questo è più semplice passare dai money transfer che dagli istituti bancari.
Gli sportelli dei primi possono talvolta risultare meno capaci rispetto alle banche d’individuare operazioni illecite poiché i loro agenti non hanno la struttura organizzativa e, in molti casi, la professionalità tradizionalmente esistente nel canale bancario. Spesso, infatti, l’attività finanziaria non è quella principale svolta dai punti money transfer, che svolgono anche attività diverse, come la vendita di beni alimentari o l’attività di call center.
Contro le movimentazioni sospette è importante conoscere bene la normativa antiriciclaggio e saper analizzare le operazioni, tuttavia per aprire un money transfer non è richiesto il possesso di particolari requisiti professionali: in generale basta non avere precedenti penali in materia finanziaria.
Fra le principali violazioni contestate agli agenti dei money transfer negli ultimi tre anni c’è la mancata identificazione dei clienti. Ciò può accadere per varie ragioni: semplice dimenticanza, ad esempio, o scarsa conoscenza degli obblighi, oppure in alcuni casi la connivenza con il cliente. In materia d’identificazione fra l’altro nel 2009 è stato introdotto l’obbligo di richiesta alle persone extracomunitarie di una copia del documento che attesti la liceità della loro presenza sul territorio italiano; in caso d’inadempienza il punto vendita può essere cancellato dall’albo.
Un provvedimento, comunque, legato alla sicurezza, non all’antiriciclaggio. Un’altra fra le violazioni principali contestate agli agenti dei money transfer è l’esercizio abusivo dell’attività finanziaria; ciò è dovuto o alla mancata iscrizione all’albo o allo svolgimento di operazioni finanziarie diverse da quelle permesse loro. In generale, comunque, la maggior parte degli operatori commette violazioni per mancato controllo; solo una minoranza compie violazioni connesse al riciclaggio dovute alla consapevolezza dell’origine illecita del denaro.
Particolarmente problematica è la compatibilità dello svolgimento dell’agenzia in attività finanziaria con altre attività, infatti, è pressoché costante la contiguità dei money transfer con altre attività lavorative che sono ormai divenute tipiche: dove si esercita il money transfer, si registra sempre una ulteriore attività di phone center, di internet point ovvero di altri esercizi operanti nel settore alimentare.
Come già confermato dai numerosi piani di intervento disposti dalle autorità negli ultimi anni, tali esercizi, per le loro caratteristiche e per gli orari di apertura (quasi sempre protratti fino a notte inoltrata), costituiscono punti di aggregazione che necessitano di particolare attenzione da parte delle Forze dell’ordine.
Un altro aspetto rilevante è riconducibile al fatto che la normativa vigente consente un facile accesso all’attività di money transfer, attraverso l’autocertificazione di taluni requisiti che, seppur veritieri, non possono garantire una specifica qualificazione dei soggetti che, come persona fisica o giuridica, intendano intraprendere l’attività in questione.
Non è possibile poi la localizzazione di Kebab, money transfer e centri di telefonia fissa solo in specifiche zone urbane del territorio comunale in quanto sono in contrasto con i principi di concorrenza e con la disciplina nazionale della liberalizzazione. L’ingresso di nuovi operatori non deve incontrare ostacoli di tipo normativo o amministrativo, diretti a predeterminare rigidamente limiti quantitativi alle possibilità di entrata nel mercato.
Questo è quanto espresso dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato all’interno del bollettino settimanale n. 35 del 17 settembre 2012, in ordine agli effetti distorsivi della concorrenza derivanti dalle disposizioni che regolano l’insediamento delle attività di «Kebap e simili, compresi gli esercizi ove vi è asporto e consumazione in loco di alimenti e bevande, centri di telefonia internazionale e simili, centri di trasferimento del denaro».
Sotto osservazioni sono quattro delibere comunali degli anni 2009 e 2010 aventi ad oggetto la «Definizione di programma di localizzazione di particolari attività suscettibili di determinare situazioni di disagio sociale, viabilistico e di quiete pubblica ai fini del loro insediamento sul territorio di…».
Le richiamate deliberazioni introducono il divieto di insediamento delle attività sopra indicate in tutto il territorio comunale, ad eccezione di alcuni ambiti identificati, nei quali eventuali richieste di insediamento saranno valutate nell’ambito di una apposita procedura negoziale volta ad individuare «se la zona urbanistica può accogliere l’insediamento richiesto; le particolari prescrizioni a tutela della collettività insediata nella zona; gli eventuali standard qualitativi dettati dalla particolare attività in relazione alla situazione viabilistica ed urbana consolidata nella zona d’insediamento».
Le delibere, prevedendo un divieto di insediamento di esercizi di vendita di kebab, di telefonia in sede fissa e trasferimento del denaro e simili, ovvero limitandolo a specifiche zone, introducono un elemento di rigidità del sistema tale da tradursi, nei diversi mercati interessati, in una programmazione quantitativa dell’offerta, in contrasto con le esigenze di salvaguardia della concorrenza.
Comune di _____________________
Provincia di ________________
POLIZIA MUNICIPALE
Processo Verbale
Sommarie Informazioni e Acquisizione Atti e/o Documentazione
Viene redatto il presente atto per far risultare che i sottoscritti _________________________________ ________________________________ il giorno ____________________ alle ore______________ in località:_______________________________________________________________________
nel Comune di:____________________________________________________________________ hanno assunto sommarie informazioni dal Signor: __________________________________________
nato a ____________________________________________ il ____________________________ e residente in __________________________ alla Via _______________________________ n. ____
Tel. _________________________ identificato mediante documento tipo _______________________ n. ____________________ rilasciato da ________________________ in data__________________ nella sua qualità di_________________________________________________________________ dell’attività di Money Transfer con sede in _______________________________________________ alla Via ________________________________________ n. ____ giusta iscrizione nell’elenco tenuto dalla Banca d’Italia n. _______________________________ del_____________________________.
I verbalizzanti gli hanno manifestato lo scopo del loro intervento e precisamente di voler acquisire indicazioni sul seguente fatto:
- Aver prestato servizi di pagamento nella forma dell’incasso e trasferimento di fondi (money transfer) ad un cittadino extracomunitario senza acquisire copia del titolo di soggiorno
Di quanto innanzi il sig.______________________________________________________________
- Ha effettuato entro 12 ore all’Autorità Locale di Pubblica Sicurezza la comunicazione prevista dall’art. 2, comma 20 della Legge 15 luglio 2009, n. 94;
- Non ha effettuato entro 12 ore all’Autorità Locale di Pubblica Sicurezza la comunicazione prevista dall’art. 2, comma 20 della Legge 15 luglio 2009, n. 94;
lo stesso, informato in qualità di________________________________________________________, interpellato in merito ha dichiarato:______________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Si dà atto che nel corso delle indagini sono stati acquisiti i seguenti atti e/o documenti:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Fatto, letto, chiuso e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.
La Parte ____________________________________ | I Verbalizzanti__________________________________________________________________________________ |
Comune di _____________________
Provincia di ________________
POLIZIA MUNICIPALE
Prot. n. ____ Lì, ______________
. Raccomandata a mano .
Alla Prefettura di__________________
_______________________________
Alla Questura di___________________
_______________________________
Al Comando Carabinieri di_______
_______________________________
Alla Guardia di Finanza di________
_______________________________
OGGETTO: Art. 2, comma 20, della Legge 15 luglio 2009, n. 94 – Mancata presentazione del Permesso di Soggiorno da parte di persona extracomunitaria nell’effettuare operazione di Money Transfer.
Per quanto di competenza si comunica che il sig. _____________________________________________ nato a _______________________ il ___________________ e residente in____________________ alla Via _______________________ n. _________ nella sua qualità di _________________________ dell’attività di Money Transfer con sede in ________________________ alla Via ___________________ n. ____, giusta iscrizione nell’elenco tenuto dalla Banca d’Italia n. ______________ del _______________ in data _________________ ha comunicato che il giorno ___________________ alle ore ___________ il sig. ____________________________________, identificato a mezzo di______________________ n. __________________ rilasciato da __________________________________ in data__________ di cittadinanza ___________________________ non esibiva e quindi rendeva impossibile l’acquisizione e la conservazione agli atti del proprio permesso di soggiorno.
Lo scrivente Comando provvedeva all’assunzione di sommarie informazioni e ad acquisire ogni elemento utile per il ritrovamento dello straniero ivi compreso servizi di controllo sul territorio di competenza.
Le indagini effettuate hanno dato il seguente esito:
- Ritrovamento e quindi identificazione del cittadino straniero;
- Mancato ritrovamento del cittadino straniero.
In relazione a quanto innanzi si informano le Autorità in indirizzo per l’adozione di tutte le misure opportune e necessarie a scongiurare il fenomeno dell’immigrazione clandestina in ottemperanza anche a quanto disposto dal comma 5 bis dell’art. 54 T.U.E.L. il quale prevede che “Il Sindaco segnala alle competenti autorità, giudiziaria o di pubblica sicurezza, la condizione irregolare dello straniero.
Si allegano, ad ogni buon fine, gli atti acquisiti nelle indagini svolte.
Distinti Saluti.
Il Comandante _________________________________________ |
[1] MoneyGram International, Inc. è una società multinazionale di servizi finanziari con sede a Dallas, Texas e quotata alla borsa di New York. Dispone di una rete di 20 uffici sparsi nel mondo, 2.500 dipendenti e 200.000 agenti locali in 191 diversi paesi. La società è stata fondata a Minneapolis nel 1940 con il nome di Travelers Express e specializzandosi nel trasferimento di denaro. Nel 1986 in seguito all’acquisto di MoneyGram Payment Services, ha assunto l’attuale denominazione ed ha espanso il raggio delle propria attività anche oltre gli Stati Uniti. MoneyGram International è presente in Italia dal 1995 attraverso la sua controllata MoneyGram Payment System Italy S.r.L. che ha sede a Roma. La società dispone di circa 15.000 punti vendita.
[2] L’Unità di informazione finanziaria (UIF) rappresenta la Financial Intelligence Unit italiana, ovvero la struttura nazionale incaricata di prevenire e contrastare il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. La UIF è stata istituita presso la Banca d’Italia il 1° gennaio 2008, ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2007 il quale, emanato in attuazione della Terza Direttiva antiriciclaggio, ha soppresso l’Ufficio Italiano dei Cambi, presso cui la Financial Intelligence Unit era precedentemente collocata. La UIF esercita le proprie funzioni in autonomia e indipendenza, avvalendosi di risorse umane e tecniche, di mezzi finanziari e di beni strumentali della Banca d’Italia. L’organizzazione e il funzionamento della UIF sono disciplinate con regolamento della Banca d’Italia. Per prevenire e contrastare il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, la UIF analizza le operazioni sospette segnalate dagli intermediari finanziari e da altri soggetti a ciò obbligati, nonché ogni fatto che potrebbe essere correlato a riciclaggio o finanziamento del terrorismo. A tal fine essa acquisisce ulteriori dati dagli intermediari finanziari e dagli altri soggetti; si avvale del contributo delle autorità di vigilanza; coopera con le autorità e le forze di polizia competenti.
La UIF inoltre:
- svolge analisi e studi dei flussi finanziari, nonché analisi statistiche dei dati aggregati trasmessi su base mensile dai soggetti obbligati;
- collabora con le competenti autorità per l’emanazione della normativa secondaria, predispone indicatori di anomalia ed elabora schemi e modelli di comportamento anomalo sotto il profilo finanziario;
- svolge funzioni di controllo, anche ispettivo, come pure di avvio dei procedimenti sanzionatori nelle materie di propria competenza;
- coopera con le altre Autorità nazionali impegnate nel contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e con analoghe FIU estere;
- partecipa ai lavori di vari organismi internazionali (GAFI, Gruppo Egmont) e comunitari (‘Piattaforma’ delle FIU comunitarie, Comitato per la Prevenzione del Riciclaggio e del Finanziamento del Terrorismo).