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PISSTA

Articolo 36 (ex art. 18) (Disposizioni attuative e clausola di invarianza finanziaria)

L’art. 36 assegna al Governo il compito di provvedere, nel termine di novanta giorni dall’entrata in vigore della legge e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, all’aggiornamento del Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice dellaLeggi tutto »Articolo 36 (ex art. 18) (Disposizioni attuative e clausola di invarianza finanziaria)

Articolo 35 (ex art. 17) (Delega al Governo per la revisione e il riordino della disciplina concernente la motorizzazione e la circolazione stradale)

L’articolo 35, modificato in sede referente, reca: – nei commi da 1 a 3, un’ampia delega al Governo, da esercitare entro dodici mesi, per l’emanazione di decreti legislativi di riordino della legislazione in materia di motorizzazione e di circolazione diLeggi tutto »Articolo 35 (ex art. 17) (Delega al Governo per la revisione e il riordino della disciplina concernente la motorizzazione e la circolazione stradale)

Articolo 33 (ex art. 16) (Modifiche in materia di circolazione nelle isole minori)

L’art. 33 prevede che il provvedimento di limitazione della circolazione nelle isole minori sia adottato dal Presidente della Regione territorialmente competente, sentite le prefetture e i comuni interessati, anziché dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, come previsto dalla normativaLeggi tutto »Articolo 33 (ex art. 16) (Modifiche in materia di circolazione nelle isole minori)