Articolo 36 (ex art. 18) (Disposizioni attuative e clausola di invarianza finanziaria)
L’art. 36 assegna al Governo il compito di provvedere, nel termine di novanta giorni dall’entrata in vigore della legge e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, all’aggiornamento del Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice dellaLeggi tutto »Articolo 36 (ex art. 18) (Disposizioni attuative e clausola di invarianza finanziaria)