Aggiornamento sul disegno di legge (A.C. 1435-A).
Pubblichiamo un aggiornamento sul disegno di legge (A.C. 1435-A). “Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285″.
La Commissione IX (Trasporti) della Camera ne ha concluso l’esame in sede referente nella seduta del 28 febbraio 2024 con il conferimento del mandato ai relatori a riferire favorevolmente all’Assemblea sul testo modificato in Commissione.
Il testo risulta ora composto di 36 articoli, a fronte dei 18 articoli iniziali.
Il provvedimento è all’esame dell’Assemblea della Camera a partire dal 1 marzo 2024 (A.C. 1435-A)
Il testo si componeva originariamente di 18 articoli, divenuti 36 dopo l’esame presso la Commissione Trasporti, laddove le norme e di delega e di delegificazione erano nell’art. 17, e interessava (e interessa, anche a seguito dell’esame in sede referente) diversi aspetti.
Anzitutto, vi sono norme relative alle sanzioni e al potenziamento dei controlli sulle infrazioni.
Vengono modificate in senso restrittivo ( articolo 1) le disposizioni in tema di guida in stato di ebbrezza e dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti (prevedendo, tra l’altro, l’apposizioni di codici unionali e in taluni casi dell’ alcolock sul veicolo: articolo 3).
Vengono conseguentemente modificati anche gli artt. 589- bis e 590- bis del codice penale, nella parte in cui fanno richiamo all’art. 187 del codice della strada.
Peraltro, in sede referente, è stato aggiunto l’articolo 2 che modifica l’art. 727 del codice penale, che ha introdotto la fattispecie dell’ abbandono di animali per strada; i citati articoli 589- bis e 590- bis sono altresì modificati per prevedere l’ aggravante dell’incidente stradale causato da abbandono di animali.
Viene introdotto l’istituto della sospensione breve della patente di guida ( articolo 4).
Tale sanzione si aggiunge alla sottrazione dei punti, di cui all’art. 126- bis del codice della strada (già introdotta nel 2003), dopo la prima decurtazione del punteggio.
La sospensione breve (che può essere da uno a sette giorni o da sette a quindici giorni, a seconda dei punti residui sulla patente dell’automobilista interessato) non è però prevista per tutte le infrazioni per cui è prevista la decurtazione.
Da questo punto di vista, in sede referente è stato aggiunto, tra le violazioni che comportano sia la decurtazione sia la sospensione breve, l’ uso alla guida dei telefoni cellulari et similia.
All’ articolo 5 è previsto però che la frequenza di corsi extra-curricolari di educazione stradale organizzati dalle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, statali e paritarie, e dalle autoscuole dia 2 punti aggiuntivi.
L ‘articolo 6 del disegno di legge (che non consiste in una novella del codice della strada) istituisce presso la direzione per la motorizzazione del MIT un registro di agenzie telematiche che erogano prestazioni di consulenza automobilistica di cui alla legge n. 264 del 1991.
L’iscrizione in tale registro è soggetta a conferma di validità biennale ed è condizione necessaria per il rilascio delle credenziali di accesso ai sistemi informativi automatizzati del MIT.
All‘articolo 7, come peraltro modificato in sede referente, sono dettate norme sulle limitazioni per i neo-patentati ed è previsto che per i primi tre anni dal conseguimento della patente B non possano essere guidati:
- veicoli superiori a 75 chilowatt per tonnellata;
- veicoli M1 (anche elettrici o ibridi) superiori a 105 chilowatt per tonnellata;
- Ne deriva, pertanto, un innalzamento, rispetto alla normativa attuale, rispettivamente, di 20 e 35 kW/t sul primo anno; viene viceversa introdotta una restrizione per i due anni successivi al primo.
Vengono poi modificati gli artt. 122 del codice della strada ( articolo 8) in tema di esercitazioni di guida e l’art. 18, comma 3, del decreto legislativo n. 286 del 2005 ( articolo 9) in tema di conducenti nel settore dell’autotrasporto.
L’art. 122 del codice della strada viene modificato nel senso di consentire le esercitazioni alla guida per l’aspirante al conseguimento della patente B previo svolgimento di un numero minimo di ore di esercitazione da effettuarsi presso un’autoscuola.
L’art. 18, comma 3, del citato decreto legislativo n. 286 viene poi modificato nel senso di abbassare in alcuni casi l’età necessaria per la guida di veicoli adibiti al trasporto di persone per i s oggetti titolari della carta di qualificazione del conducente (CQC).
In particolare, per coloro che abbiano superato corsi di qualificazione iniziali della durata di 280 ore l’età viene abbassata da 21 a 18 anni (tranne che per i titolari di patente D e DE senza di percorrenza, per cui l’età viene abbassata da 21 a 20 anni).
Quanto ai modi di accertamento delle violazioni mediante dispositivi automatici (autovelox e telecamere), sono apportate diverse modificazioni al codice della strada.
In primo luogo viene modificato l’art. 45, comma 6 del Cds, relativo alla specifica dei segnali, dispositivi e apparecchiature che va indicata nel regolamento di attuazione del Codice, fermo restando l’obbligo delle verifiche periodiche di funzionalità e di taratura dei dispositivi ( articolo 10, comma 1, lett. a).
Viene introdotto, all’articolo 142, il comma 6- ter, secondo cui per il caso di violazioni reiterate entro la stessa ora e su un tratto di strada che ricada nella competenza di uno stesso ente proprietario (per esempio, comune o Stato), non si ha il cumulo materiale delle sanzioni, ma l’applicazione della sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave aumentata di un terzo, ove sia più favorevole ( articolo 10, comma 1, lett. b) .
Indi viene modificato l’art. 193, per porre a carico del proprietario di un veicolo l’onere di verificare che esso sia assicurato, anche quando sia nella legittima disponibilità di altri.
Viene poi potenziato il sistema di verifica della copertura assicurativa mediante l’ incrocio dei dati derivanti dalle sanzioni ( articolo 10, comma 1, c ).
Analoghi principi di cumulo giuridico delle sanzioni, in luogo del cumulo materiale, sono introdotti mediante modifiche all’art. 198 del codice sia in tema di violazioni su un unico tratto stradale compreso tra due intersezioni, sia per le violazioni commesse nelle zone a traffico limitato ( articolo 10, comma 1, lett. d ed e).
Viene modificato anche l’art. 31 del decreto-legge n. 1 del 2012, istitutivo dell’ elenco dei veicoli non assicurati, e viene previsto che esso sia accessibile anche per i comuni e per i soggetti di cui all’art. 12 del codice della strada ( articolo 10, comma 2).
Con l’articolo 11 del disegno di legge (introdotto in sede referente e che non novella il codice della strada) viene espressamente prevista la rilevazione mediante dispositivi automatici della violazione dei limiti di velocità nelle acque di Venezia.
Sempre in sede referente, con l’inserimento dell’articolo 12, è stata prevista un’ulteriore novella al codice della strada (introducendo il nuovo art. 80- bis) in ordine alle campagne di richiamo dei veicoli delle categorie M, N o O.
Viene poi modificato ( articolo 13) l’art. 19 della legge n. 870 del 1986, stabilendo per il personale della motorizzazione civile somme precise a compenso delle operazioni previste nei numeri da 1 a 12 (eccetto il numero 2) della tabella 3 allegata alla predetta legge.
Con l’ articolo 14 del disegno di legge sono introdotte modifiche in tema di micromobilità elettrica, materia già disciplinata dalla legge di bilancio per il 2029 (n, 160 del 2019). In estrema sintesi viene stabilito:
- l’obbligo del contrassegno per tutti i monopattini;
- l’obbligo del casco per tutti i conducenti di monopattini;
- il divieto di uscire dai centri urbani;
- l’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile.
L’ articolo 15 reca una serie di disposizioni inerenti alla circolazione delle biciclette, principalmente mediante la modifica:
- di alcune definizioni legislative;
- dei poteri dei comuni;
- della disciplina del sorpasso.
Con l’ articolo 16 viene modificato l’art. 175 del codice della strada per consentire la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali (e sulle altre indicate nel comma 1 del predetto art. 175) ai motocicli di cilindrata non inferiore a 120 centimetri cubici (se a motore termico) o con potenza non inferiore a 6 kW (se a motore elettrico) ove condotti da maggiorenni.
Si rammenta che altrimenti il principio generale mantenuto nell’art. 175 è che biciclette, ciclomotori e motocicli inferiori a 150 centimetri cubici di cilindrata non possono circolare sulle autostrade.
All’ articolo 17 sono previste modifiche alle norme di comportamento in prossimità dei passaggi a livello ferroviari.
In sede referente sono stati poi approvati gli articoli 18 e 19 del disegno di legge, l’uno inerente alla facilitazione dell’attraversamento pedonale delle persone con disabilità visiva (mediante novella all’art. 41, comma 5 del codice della strada); l’altro inerente all’ accessibilità in sicurezza delle gallerie ferroviarie.
Gli articoli 20 e 21 del disegno di legge apportano diverse modifiche al codice della strada in tema di auto di sicurezza ( safety car), prescrizioni luminose a contenuto variabile, personale esposto al traffico e obbligo di tenere la destra.
L’ articolo 22 contiene disposizioni volte a contrastare il fenomeno del contromano.
In sede referente è stata approvata una modifica dell’articolo 143, comma 12, del codice della strada che prevede la confisca obbligatoria del veicolo qualora un incidente derivante da circolazione contromano porti la morte o la lesione grave di una persona.
L’ articolo 23 concerne modifiche alle norme inerenti alla sosta dei veicoli, in particolare, recando modificazioni di tipo puntuale ad articoli del codice della strada e, principalmente, all’art. 7, che inerisce alla circolazione nei centri abitati.
Vengono anche dettate nuove norme in materia di sanzioni per le violazioni della disciplina della sosta e delle zone a traffico limitato (articolo 24).
A quest’ultimo proposito, in sede referente è stato approvato l’ articolo 25, che modifica l’art. 6 del codice della strada prevedendo che per gli ambiti di rilevanza culturale paesaggistica o naturalistica tutelati dall’UNESCO possano essere istituite zone a traffico limitato territoriale (ZTLT).
Tuttavia, la proposta di istituzione della ZTLT è sottoposta al parere vincolante del prefetto.
Per tali ZTLT viene previsto che l ‘accesso per gli autorizzati non possa essere a titolo oneroso e che le deroghe ai divieti e alle limitazioni di circolazione possano essere gestiti mediante dispositivi installati sui veicoli (tali dispositivi devono essere conformi alle caratteristiche stabilite con decreto interministeriale MIT e Interno).
L’ articolo 26 prevede una novella alla legge n. 689 del 1981 al cui art. 27, sesto comma, viene aggiunto un periodo: vi si stabilisce che la maggiorazione già prevista per tutte le violazioni amministrative di un decimo per ogni semestre di ritardo nel pagamento, per le violazioni del codice della strada, non può mai raggiungere una somma superiore ai tre quinti dell’importo della sanzione.
L’ articolo 27 del disegno di legge, modificando l’art. 7 del codice della strada, prevede che i comuni possano istituire ZTL solo se rientrino nelle tipologie individuate con un decreto interministeriale MIT, Interno e Ministero della Cultura previa intesa in sede di Conferenza unificata.
In sede referente sono stati poi aggiunti gli articoli:
- 28 (in tema di circolazione in ambito portuale);
- 29 (in ordine alla circolazione delle macchine agricole);
- 30 (in tema di locazione senza conducente);
- 31 (di deroga all’art. 179 del codice della strada per i veicoli portavalori);
- 32 (in tema di automobili storiche e da collezione).
L’ articolo 33 del disegno di legge prevede che il provvedimento di limitazione della circolazione nelle isole minori sia adottato dal Presidente della Regione territorialmente competente, sentite le prefetture e i comuni interessati, anziché dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, come previsto dalla normativa vigente.
Il nuovo articolo 34 prevede una modifica dell’art. 56, comma 4, del codice della strada in materia di rimorchi.
L’ articolo 35 del disegno di legge (come accennato), prevede sia una delega legislativa, sia disposizioni di delegificazione.
La delega legislativa attiene alla revisione e al riordino della disciplina della motorizzazione e della circolazione stradale.
Sono previsti 4 principi di carattere generale e 27 criteri direttivi specifici.
Viene stabilito che il termine per l’esercizio della delega è di 12 mesi ed è previsto comunque il parere delle Commissioni parlamentari competenti, oltre che della Conferenza unificata e del Consiglio di stato.
La norma sul c.d. “scorrimento” (art. 17, comma 1, terzo periodo) è scandita secondo la seguente tempistica:
- trasmissione alle Camere dello schema di decreto legislativo nei 40 giorni che precedono la scadenza della delega;
- proroga del termine per l’esercizio della delega di 120 giorni.
Il comma 4, dell’art. 35 prevede che entro un anno dall’emanazione dell’ultimo dei decreti legislativi il Governo sia autorizzato per taluni ambiti ad adottare regolamenti di delegificazione ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988.
L’ articolo 36 prevede che il Governo entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge possa aggiornare il regolamento di attuazione del codice della strada (decreto del Presidente della repubblica n. 495 del 1992).
Viene infine prevista la clausola di invarianza finanziaria.
Fonte: www.camera.it