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Guida in stato di ebbrezza

    Prefazione

    La guida in stato di ebbrezza è un fenomeno di grande attualità, sia per l’attenzione che vi hanno dedicato i mass media sia per i recenti interventi del legislatore.

    Il tema è stato, altresì, oggetto anche di importanti interventi giurisprudenziali.

    Una cena fuori con amici, un paio di bicchieri di vino e ci si mette alla guida… e poi???

    Una triste sorpresa quando si viene fermati dalla pattuglia e sottoposti al “fatidico” test dell’etilometro.

    E nella ipotesi di tasso alcolemico superiore alla norma cosa succede?

    Da qualche anno il tasso alcolemico è stato abbassato a 0,5 grammi per litro, in linea e nella media con quello previsto nel resto d’Europa.

    Nel presente ebook si è cercato di dare un taglio pratico ed operativo al fine di costituire un valido aiuto per gli operatori del diritto, gli studiosi della materia, ma anche “semplicemente” per chi ogni giorno si trova a dover combattere con tale “fenomeno”…gli automobilisti.

    A tale scopo l’opera è stata suddivisa in tre capitoli, partendo dalle nozioni introduttive e dalla normativa di riferimento, fino ad arrivare al “cuore del problema”, ossia la rilevazione del tasso alcolemico nel sangue e le conseguenze giuridiche, il tutto alla luce della più recente produzione giurisprudenziale sul tema.

    Come si accerta lo stato di ebbrezza? Quali sono le conseguenze dell’accertamento e del rifiuto all’alcool test? E in caso di incidente stradale cosa avviene? Quali sono le sanzioni previste nel nostro ordinamento?

    A tutto questo si è cercato di dare una “adeguata risposta”; quindi, allacciate le cinture (niente alcool!!) e si parte!

    Capitolo I

    Riferimenti generali

    1. Stato di ebbrezza: nozioni generali

    Cosa si intende con il concetto di “Stato di ebbrezza”?

    Giuridicamente in tale nozione si fa rientrare quella “condizione fisico-psichica transitoria dovuta all’ingestione di bevande alcooliche, inducente nell’individuo uno stato di alterazione dei processi cognitivo-reattivi”, tale da annebbiare le facoltà mentali, con conseguenze sulla prontezza dei riflessi.

    Gli effetti dell’ingestione di sostanze alcooliche possono ovviamente variare da soggetto a soggetto, in quanto le stesse sono connesse sia alla corporatura che alla tolleranza individuale, al sesso, metabolismo, nonché al tipo di sostanza alcoolica ingerita, e, infine, alle modalità di assunzione.

    Per tutte queste ragioni il parametro di riferimento (adottato dal legislatore per valutare lo stato di ebbrezza) non è rappresentato dalla quantità di alcool assunta, bensì da quella assorbita dal sangue, misurata in grammi per litro (g./l.).

    E’ ovviamente una presumpio iuris et de iure, che porta a ritenere il soggetto in stato di ebbrezza ogni volta che venga accertato il superamento della soglia di alcolemia massima consentita, senza alcuna possibilità, da parte del conducente, di discolparsi fornendo una prova contraria circa le sue reali condizioni psicofisiche e circa la sua idoneità alla guida.

    La determinazione del tasso massimo di alcolemia, c.d. tasso alcolemico consentito è stato oggetto di attenzione da parte della Commissione delle Comunità Europee che, con il provvedimento n. 2001/115/CE del 17 gennaio 2001, ha raccomandato a tutti gli Stati membri l’adozione di un limite pari a 0,5 mg/ml per tutti i conducenti e pari a 0,2 per i guidatori inesperti e per coloro che conducono veicoli a due ruote, veicoli di trasporto delle merci (con massa superiore a 3,5 tonnellate lorde), autobus (con più di otto posti) e veicoli che trasportano merci pericolose.

    1.1. Il reato

    La guida in stato di ebbrezza, dopo la vasta depenalizzazione operata dal decreto legislativo n. 507/99, è una delle poche fattispecie di reato ancora presenti nel Codice della Strada.

    La ragione della mancata depenalizzazione risiede nella grave e concreta pericolosità che tale comportamento può assumere per l’incolumità delle persone in vista di un possibile sinistro stradale.

    La ratio rientra nella generale sicurezza della circolazione dove l’elemento oggettivo del reato è la guida del veicolo in stato di ebbrezza, mentre per quanto riguarda l’elemento soggettivo, essendo una contravvenzione, si risponde sia per dolo che per colpa.

    La guida in stato di ebbrezza da alcool, è quindi, un reato di natura contravvenzionale, di competenza del Tribunale, tipizzato nell’art. 186 del Codice della strada.

    La tutela dell’interesse giuridico nel caso di ubriachezza così come previsto dall’art. 688 del codice penale (fattispecie trasformata in illecito amministrativo dall’art. 54 D.Lgs. 30 novembre 1999, n. 507), si inquadra nella prevenzione dell’alcolismo e, più in generale, nella tutela dell’ordine pubblico.

    La norma, infatti, è violata sono nell’ipotesi in cui lo stato di ubriachezza risulti manifesto nella sfera pubblica e non in quella privata.

    Lo stato di ebbrezza, invece, è un’alterazione psicofisica meno intensa dell’ubriachezza dove, in un’analisi dal punto di vista puramente clinico, l’ubriachezza comprende l’ebbrezza.

    La distinzione fra i due stati di alterazione psicofisica assume rilievo esclusivamente nell’ipotesi di concorso.

    Secondo l’interpretazione della giurisprudenza la contravvenzione (illecito amministrativo) di ubriachezza prevista dal codice penale concorre con il reato di guida in stato di ebbrezza previsto dall’art. 186 del Codice della Strada.

    La funzione di protezione dei due beni giuridici appare ben distinta: nell’ubriachezza, come già detto, si intende tutelare l’ordine pubblico mentre nella guida in stato di ebbrezza l’interessa tutelato è la sicurezza della circolazione stradale e l’incolumità delle persone che si trovano in quell’ambito specifico.

    2. La normativa di riferimento

    Con l’introduzione del c.d. Decreto Bianchi nel 2007, in tema di Sicurezza stradale e, nello specifico, in tema di guida in stato di ebbrezza, oltre a stabilirsi la quantità minima di alcool che consente di viaggiare (superata la quale scattano le sanzioni) si sono anche stabiliti tre criteri di punibilità, a seconda del grado di alcolemia nel sangue del soggetto fermato, discernendo anche l’eventualità in cui il conducente abbia, o meno, provocato un incidente stradale.

    Tale citato decreto prevedeva:

    una multa da 500 a 2.000 euro;

    la sottrazione di 10 punti dalla patente;

    l’arresto fino ad un mese, per chi, al controllo, si trovi in queste condizioni, ovvero con un tasso alcolemico superiore a 0,5 fino a 0,8 gr/l.

    Ancora sul tema intervenne una circolare del Ministero dell’Interno (3 agosto 2007) in cui venivano introdotte specifiche riguardo alla sicurezza stradale.

    Attraverso tale circolare venivano comunicate le prime disposizioni in materia di circolazione stradale volte a garantire l’immediata applicazione delle modifiche al Codice della strada introdotte dal più volte citato Decreto Legge 3 agosto 2007, n. 117.

    Sulla Gazzetta Ufficiale n. 230 del 3 ottobre 2007 venne, poi, pubblicata la Legge n. 160 di conversione del sopra citato decreto Bianchi in materia di sicurezza stradale.

    Il decreto n. 92/2008 è stato poi convertito nella Legge n. 125 del 24 luglio 2008 con un inasprimento del regime sanzionatorio.

    Tale legge, in effetti, eguaglia il rifiuto alla commissione di un reato e non più un semplice illecito amministrativo quale era un tempo.

    Ne consegue che la semplice sottrazione a sottoporsi alla prova del palloncino comporta un’ammenda da 1.500 euro fino a 6.000 euro e l’arresto da uno a 12 mesi, la sospensione della patente da 2 mesi a due anni, la decurtazione di 10 punti e, dopo la condanna, la confisca del veicolo se non di proprietà altrui.

    2.1. Il Codice della strada

    La guida in stato di ebbrezza è sanzionata dall’art. 186 del Codice della Strada.

    Come già evidenziato si tratta di un reato di competenza del Tribunale.

    Il nuovo Codice della Strada (C.d.S.), così come modificato dalla Legge n. 94/2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio e in vigore dall’8 agosto 2009, prevede ulteriori inasprimenti sanzionatori per chi guida sotto l’effetto di alcool.

    Due le novità fondamentali:

    • Aumento da un terzo alla metà dell’ammenda prevista per chi guida con un tasso alcolico superiore a 0,50 g/l quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

    • Raddoppio della durata della sospensione della patente (da 2 fino a 4 anni) con tasso alcolico superiore a 1,50 g/l nel caso il veicolo appartenga a persona estranea al reato.

    Il Decreto 27 dicembre 2018 (in G.U. 29 dicembre 2018, n. 301) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) che la modifica concernente l’articolo 186 cds avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    Il “nuovo” articolo 186 del Codice della strada, in seguito a tutte le citate modifiche, così dispone ora “sanzioni” più severe prevedendo, ad esempio, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 543 a euro 2.170, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l); nonché l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Ancora la norma in commento prevede che per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l’accertamento del tasso alcolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Qualora dall’accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l’interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.

    3. Le tabelle informative nei locali pubblici

    Come già accennato in apertura del presente lavoro, a partire dalla data del 23 settembre 2008 vi è l’obbligo, per i gestori e per i titolari di locali in cui si effettua la vendita o la somministrazione di bevande alcoliche, di esporre le tabelle per il calcolo del tasso alcolemico.

    E’ quanto ha previsto il D.M. del 30 luglio 2008 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 8 settembre 2008, n. 210) che modifica il Codice della strada al fine di incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione in attuazione del Decreto Legge 3 agosto 2007, n. 117.

    Tale provvedimento, volto ad una sensibilizzazione degli utenti in merito ai rischi di incidente stradale in caso di guida in stato di ebbrezza nella consapevolezza dell’impossibilità di stabilire a priori la precisa quantità di bevanda che produce un determinato tasso alcolemico, contiene utili indicazioni sulla base delle quali i gestori e titolari dei locali potranno procedere all’istruzione del proprio personale.

    4. Legge 29 luglio 2010, n. 120

    Per una migliore comprensione e facilità nella esposizione dell’argomento pare opportuno esaminare tutte le modifiche apportate nel nostro ordinamento al Codice della Strada con la legge 120/2010 in vigore dal 30 luglio scorso e pubblicata sulla gazzetta ufficiale n. 175 del 29 luglio 2010.

    Le novità possono essere sintetizzate nel seguente modo:

    Tolleranza zero per l’alcool

    Il limite di 0,5 g per litro di sangue si azzera per alcune categorie di automobilisti.

    Una delle categorie “maggiormente penalizzate” dall’entrata in vigore del nuovo codice è proprio quella dei neopatentati.

    Infatti, gli stessi dovranno sostenere un test antidroga (i conducenti di professione dovranno fare il test ad ogni rinnovo della patente) e nei primi tre anni non dovranno bere prima di mettersi al volante.

    Quindi, tasso alcolemico pari a zero per i conducenti con meno di 21 anni, e per chi ha la patente da meno di 3 anni, per i conducenti di professione o conducenti di autoveicoli con patente C, D, oppure E.

    Neopatentati (articolo 18)

    Viene modificata la disciplina concernente le limitazioni alla guida per i titolari di patente da meno di un anno, elevando da 50 kw/t a 55 kw/t la potenza specifica, riferita alla tara, al di sopra della quale i veicoli non possono essere guidati dai neopatentati.

    Viene altresì fissato un limite di potenza massima pari a 70 kw per i veicoli di categoria M1 (veicoli per il trasporto persone, aventi al massimo 8 posti a sedere oltre al conducente).

    Minicar e motorini

    Un’altra mini-stretta riguarda minicar e motorini; sono state, infatti, decuplicate le sanzioni per chi produce e commercializza minicar che superano i 45 km/h (si rischieranno fino a 4.000 euro di multa) e per le officine che truccano i motocicli (multe fino a 3.119 euro).

    Sulle minicar sarà obbligatorio l’uso delle cinture; d’ora in poi, infatti anche conducenti e passeggeri di minicar (dotati di carrozzeria chiusa, e cioè i quadricicli leggeri la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 Kg) avranno l’obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza.

    Aree di servizio, vietata di notte la vendita di alcolici (articolo 53)

    Come già evidenziato in apertura di commento, nelle aree di servizio autostradali è vietata la vendita e la somministrazione di bevande superalcoliche dalle 22 alle 6.

    Tale violazione sarà punita con una sanzione amministrativa da 2.500 a 7mila euro: sempre nelle stesse aree è vietata la somministrazione di bevande alcoliche dalle 2 alle 7: il mancato rispetto della norma è punito con una sanzione da 3.500 a 10.500 euro.

    Se nel biennio viene reiterata una di queste violazioni il prefetto dispone la sospensione della licenza relativa alla somministrazione di alcolici e superalcolici per 30 giorni.

    Etilometri nei locali e “Happy hours” (articolo 54)

    Ancora stretto giro di vite per chi vende bevande alcoliche, in quanto con il nuovo codice è previsto il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche nei locali notturni dalle ore 3 alle ore 6, con l’obbligo all’uscita di un apparecchio per la rilevazione volontaria del tasso alcolemico e tabelle illustrative dei danni che fa l’alcol.

    E’ un obbligo per tutti i locali (anche bar, alberghi, ristoranti) che proseguono l’attività dopo le ore 24.

    La sanzione pecuniaria varia da 300 a 1.200 euro.

    Possono essere previste deroghe da parte del sindaco ma solamente un paio di volte all’anno ossia nella notte del 15 agosto e del 31 dicembre.

    Per gli esercizi “di vicinato” la vendita è vietata dalle ore 24 alle ore 6.

    Guida accompagnata a 17 anni (articolo 16, comma 1)

    Viene introdotta una nuova normativa sulla “guida accompagnata” per i minori che abbiano compiuto 17 anni e siano titolari di patente A, consentendo loro la guida, con l’assistenza di un adulto, alle condizioni di seguito elencate:

    a) che il minore sia accompagnato da un conducente titolare di patente B da almeno 10 anni;

    b) che sia stata rilasciata apposita autorizzazione da parte del ministero, su istanza del genitore o dell’eventuale rappresentante legale.

    In strada, si dovranno rispettare i limiti di velocità previsti per i primi 3 anni dal conseguimento della patente, 100 Km/h, per le autostrade e 90 Km/h, per le strade extraurbane principali.

    L’accompagnatore è responsabile del pagamento delle sanzioni pecuniarie in solido con il genitore o chi esercita l’autorità parentale o con il tutore del conducente minorenne.

    Nella ipotesi in cui il conducente commetta violazioni che portano alla sospensione o alla revoca della patente, al minore viene revocata l’autorizzazione alla guida accompagnata e l’impossibilità di conseguirne di nuovo un’altra.

    Le stesse sanzioni saranno applicate anche nel caso in cui il minore venga “trovato alla guida” senza accompagnatore.

    Notifica multe (articolo 36)

    I verbali di contestazione delle violazioni al Codice della Strada devono essere notificati entro 90 giorni (e non più entro gli attuali 150 giorni).

    Quando il verbale è contestato immediatamente al trasgressore il verbale deve essere notificato al proprietario del veicolo, all’usufruttuario, all’acquirente con patto di riservato dominio o all’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria entro 100 giorni dalla violazione.

    Confisca e fermo veicoli (articolo 44)

    Novità per il procedimento di attuazione della confisca e del fermo conseguenti a ipotesi di reato; è previsto che l’agente o l’organo accertatore della violazione proceda immediatamente al sequestro.

    Educazione stradale in classe (articolo 45)

    Dall’anno scolastico 2011-2012, il ministero dell’Istruzione predispone programmi di educazione stradale.

    Licenziamento (articolo 43, comma 1)

    Una delle norme che sicuramente potrà dar adito a critiche è quella che riguarda il licenziamento per giusta causa.

    Potrà, cioè, essere considerata giusta causa la revoca della patente disposta a seguito di guida sotto l’influsso di alcool.

    Permesso di guida a ore (articolo 42)

    Tutti coloro che hanno subito il ritiro della patente potranno ottenere dal prefetto un permesso di guida a ore (al massimo di 3 ore giornaliere per documentate ragioni di lavoro o per motivi sociali). Il periodo di sospensione della patente viene aumentato delle ore nelle quali è stata consentita la guida.

    Recupero punti (articolo 22)

    I punti persi sulla patente possono essere riacquistati dopo il superamento di una prova d’esame.

    La frequenza ai corsi di aggiornamento, organizzati dalle autoscuole o da soggetti autorizzati dalla Motorizzazione, consente di riacquistare 6 punti (9, per chi ha la patente professionale).

    Ricorso ai giudici di pace (articolo 39)

    Soppressa la norma che riduceva da 60 a 30 giorni il termine per proporre ricorso ai giudici di pace e introduceva lo specifico termine di 60 giorni se l’interessato risiedeva all’estero.

    Prevista, invece, la notificazione del ricorso e del decreto di comparizione anche mediante fax o in via telematica.

    Sirena anche per i mezzi di soccorso per animali (articolo 31)

    Un passo di civiltà verso gli animali d’affezione.

    L’uso di sirena e lampeggiante sarà consentito anche ai conducenti di ambulanze e mezzi di soccorso per il recupero degli animali o di vigilanza zoofila, nell’espletamento dei servizi di urgenza di istituto (che saranno individuati da un decreto Infrastrutture il quale definirà anche le condizioni per le quali il trasporto di un animale può essere considerato in stato di necessità, anche se effettuato da privati, e la documentazione da esibire dopo l’eventuale controllo da parte delle autorità di polizia stradale).

    5. Il D.Lgs. n. 150/2011

    Il D.Lgs. n. 150/2011, concernente “Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69” , è stato pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale” del 21 settembre 2011 n. 22.

    Con tale provvedimento è stata data attuazione, come riferito nello stesso titolo del testo, all’articolo 54 della L. n. 69/20093.

    Il citato decreto prevede la riconduzione degli attuali 33 riti a 3 riti civili, che così possono essere sintetizzati, ossia:

    • rito del lavoro;

    • procedimento sommario di cognizione;

    • rito ordinario di cognizione.

    Il decreto legislativo n. 150/2011 è entrato in vigore nel nostro ordinamento in data 6 ottobre 2011.

    Per la materia che qui ci riguarda, la disciplina relativa alle opposizioni avverso le sanzioni amministrative seguirà d’ora in avanti la disciplina prevista per il così detto “rito del lavoro”.

    L’unica novità essenziale che comporta questo mutamento è la contrazione dei giorni entro cui si potrà presentare ricorso innanzi al Giudice di Pace: non più sessanta giorni, ma trenta.

    L’articolo 7 del sopra menzionato decreto n. 150, concerne l’opposizione al verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada; in tale norma si prevede che le controversie in tale ambito (di cui all’articolo 204-bis D.Lgs. n. 285/1992) sono regolate dal rito del lavoro, nel caso in cui non sia diversamente stabilito.

    L’opposizione viene proposta innanzi al giudice di pace del luogo nel quale è stata commessa la violazione; il ricorso deve essere proposto, pena inammissibilità, entro il termine di 30 giorni dalla data di contestazione della violazione o di notificazione del verbale di accertamento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale.

    L’opposizione deve essere estesa anche alle sanzioni accessorie.

    Altro aspetto rilevante è quello che concerne la legittimazione passiva, che spetta al prefetto nel caso in cui le violazioni opposte siano state accertate da funzionari, ufficiali e agenti dello Stato, nonché da funzionari e agenti delle Ferrovie dello Stato, delle ferrovie e tranvie in concessione e dell’ANAS; spetta a regioni, province e comuni, quando le violazioni sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.

    Con il decreto di cui all’articolo 415 c.p.c. il giudice ordina all’autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell’udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all’accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione5.

    5 Il ricorso ed il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all’opponente ed ai soggetti di cui al comma 5.

    Alla prima udienza il giudice, nei casi previsti dal comma 3 dell’articolo 7 D.Lgs. n. 150/2011, dichiara inammissibile il ricorso con sentenza, quando l’opponente o il suo difensore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, convalida con ordinanza appellabile il provvedimento opposto e provvede sulle spese, salvo che la illegittimità del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall’opponente, ovvero l’autorità che ha emesso il provvedimento impugnato abbia omesso il deposito dei documenti di cui al comma 7.

    6. Codice della strada 2019

    Il testo base con le modifiche al Codice della strada è stato approvato ufficialmente dalla commissione Trasporti della Camera nella riunione del Comitato ristretto, che ha anche confermato il termine del 3 giugno per la presentazione degli emendamenti.

    “Il pilastro fondamentale delle modifiche è la sicurezza”.

    Per la sicurezza dei ciclisti viene introdotta la linea di arresto agli incroci, denominata ‘casa avanzata’ (verrà realizzata almeno 3 metri davanti allo stop, tenendo i ciclisti lontani dai gas di scarico), e vengono fornite alcune indicazioni sul sorpasso di una bicicletta da parte delle auto (“assicurare una maggiore distanza laterale di sicurezza”, che fuori dai centri urbani viene quantificata in 1,5 metri). Via libera, inoltre, alla circolazione di pattini, monopattini e skate sugli itinerari ciclopedonali, aree pedonali e spazi riservati ai pedoni. Proprio per i pedoni, invece, viene codificato che le auto dovranno dare la precedenza non più quando “hanno iniziato l’attraversamento” ma “quando si accingono ad attraversare la strada”; inoltre i pedoni hanno la precedenza quando il traffico non è regolato da vigili o semafori. Confermato il divieto di usare smartphone, computer portatili, notebook e tablet durante la guida, pena una multa da 422 a 1.697 euro (quasi quadruplicate dalla attuale sanzione di 161 a 467 euro) e sospensione della patente da 7 giorni a due mesi.

    Multe che lievitano a 644 – 2.588 euro se si reitera la violazione nel corso di un biennio. Sono inoltre previste esenzioni dal pedaggio delle autostrade per le ambulanze, i veicoli della protezione civile e delle organizzazioni di volontariato. Per le ambulanze, inoltre, è consentito il trasporto di un accompagnatore e viene introdotta la linea rossa per le aree di sosta.

    Spazi riservati alla sosta sono previsti anche per donne in gravidanza o con bambino fino a 2 anni.

    E’ poi consentito l’accesso libero alle ztl ai veicoli elettrici.

    Vengono esentati dall’uso della cintura persone che abbiano subito interventi chirurgici all’addome con certificazione del medico curante.

    Tra le novità, poi, la possibilità di richiedere l’invio delle multe sulla propria posta certificata, indicando l’indirizzo al momento dell’immatricolazione o delle revisioni.

    Modalità operative

    1. L’accertamento dello stato di ebbrezza

    Come viene accertato lo stato di ebbrezza?

    Il sistema normativo che l’art. 186 Codice della Strada e l’art. 379 del regolamento vanno a comporre contempla tre distinte modalità di accertamento dello stato di ebbrezza.

    La prima e la seconda modalità, rispettivamente ad opera degli organi di polizia stradale e delle strutture sanitarie, operano in forza del disposto dell’art. 186, comma 6, per il quale, qualora risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico – e quindi ad una percentuale di alcol nel sangue – superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l’interessato è considerato in stato di ebbrezza.

    La terza modalità agisce attraverso il riscontro delle circostanze sintomatiche dell’esistenza dello stato di ebbrezza, desumibili, in particolare, dallo stato del soggetto e dalla condotta di guida, circostanze che gli organi di polizia stradale hanno l’obbligo di indicare nella notizia di reato, ai sensi dell’art. 379 del regolamento.

    Gli organi di Polizia stradale, quindi, (nel pieno rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica) hanno la facoltà di sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi (non invasivi) o a prove, anche mediante apparecchi portatili.

    L’accertamento può essere effettuato attraverso l’analisi dell’aria alveolare espirata.

    La concentrazione dovrà risultare da almeno due determinazioni concordanti, che vengono effettuate ad un intervallo di tempo di 5 minuti.

    Perché sussista il reato di guida in stato di ebbrezza occorre la prova che l’assunzione, anche oltre misura, di bevande alcoliche, comporti il venir meno dell’equilibrio psico-fisico del soggetto e che, pertanto, questi si trovi effettivamente in stato di ebbrezza.

    Lo stato di ebbrezza è, quindi, presente ogni qualvolta, per effetto dell’ingestione di sostanze alcoliche, sia presente una diminuita prontezza di riflessi e quando la capacità di percezione della circolazione stradale sia offuscata.

    Merita una particolare menzione l’ubriachezza, la quale consiste in uno stato di alterazione psicofisica più intensa, e soprattutto, mentre la semplice ebbrezza può anche non essere manifesta, l’ubriachezza è punibile solo quando lo è.

    Gli elementi che, secondo costante giurisprudenza, connotano gli stati di ebbrezza e ubriachezza sono l’alito vinoso, il girovagare per le strade, il barcollamento, gli schiamazzi e la pronuncia incerta e balbettante delle parole.

    Nel pieno rispetto del principio di legalità non è ammessa la confisca del mezzo nel caso in cui il conducente in guida in stato di ebbrezza sia ritenuto non punibile per particolare tenuità del fatto. (Cass. pen. Sez. IV, 19 febbraio 2019 n. 7526).

    1.1. L’etilometro

    L’etilometro è uno strumento di misurazione utilizzato al fine di determinare il valore dell’alcool, ovvero dell’etanolo contenuto nel sangue.

    In Italia sono omologati gli apparecchi in grado di misurare tale concentrazione attraverso l’analisi.

    L’etilometro oltre a visualizzare i risultati delle misurazioni e dei controlli, deve anche, mediante apposita stampante, fornire la corrispondente prova documentale.

    Quando le prove qualitative hanno dato esito positivo, gli organi di Polizia stradale hanno la facoltà di effettuare ulteriori accertamenti con strumenti e procedure determinati dal regolamento, presso il più vicino ufficio o comando.

    Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti a cure mediche, l’accertamento viene effettuato da parte di strutture sanitarie adeguate, le quali rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge.

    Tutti gli strumenti in dotazione alle Forze dell’Ordine devono avere per legge delle determinate caratteristiche:

    • Campo di misurazione: misurazione alcolemia nel sangue compreso tra 0.20 e 3.00 grammi;

    • Esattezza della misurazione: l’errore della misurazione non deve superare lo 0.05‰;

    • Indicazione dello stato di attesa: devono indicare quando sono pronti ad effettuare la misurazione tramite un led o un segnale acustico;

    • Indicazione della nullità di misurazione: devono indicare tramite segnale ottico o acustico se la misurazione non è stata effettuata correttamente (volume aria espirata);

    • Indicazione del risultato di misurazione: deve essere visualizzata su un display in grammi di alcool per chilogrammo di peso corporeo, con due cifre dopo la virgola;

    • Azzeramento: dopo la misurazione si deve portare a zero automaticamente;

    • Fattore di conversione: deve essere utilizzato un fattore di conversione pari a 2.000 l/kg per la conversione di tasso di alcolemia nell’aria espirata misurato in tasso di alcolemia nel sangue;

    • Volume, durata e potenza di espirazione: il volume deve essere compreso tra 1,2 e 1,5 litri, l’aria deve essere espirata per non più di 15 sec., la potenza non deve superare i 0.2 W.

    Gli etilometri, pertanto, devono rispondere ai requisiti stabiliti con decreto del Ministro dei Trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro della Sanità.

    I requisiti possono, altresì, essere aggiornati con provvedimento degli stessi ministri, quando particolari circostanze o modificazioni di carattere tecnico lo esigano.

    Con la sentenza 10038/2019, depositata il 7 marzo dalla Quarta sezione penale della Cassazione, è stata confermata la legittimità della revoca della patente prevista per chi viene trovato con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l dall’articolo 186, comma 2, lettera c) del Codice della strada.

    La sua illegittimità era stata ipotizzata dalla difesa di un imputato, che aveva osservato una disparità di trattamento rispetto al caso del rifiuto di sottoporsi al test: il comma 7 dell’articolo 186 stabilisce che in questo caso la sanzione accessoria è “solo” la sospensione della patente da uno a due anni (la revoca c’è solo per chi commette lo stesso reato un’altra volta nell’arco di un biennio).

    Altra giurisprudenza sempre del 2019 ha precisato che nella nozione di incidente stradale deve intendersi qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione stradale, possa provocare pericolo alla collettività, senza che assuma rilevanza l’avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli; a tal fine non sono richiesti né i danni alle persone né i danni alle cose, con la conseguenza che è sufficiente qualsiasi, purché significativa, turbativa del traffico potenzialmente idonea a determinare danni.

    Per potersi imputare a chi guida in strato di ebbrezza l’aggravante dell’incidente stradale, è necessario che sia accertato un coefficiente causale della condotta della conducente rispetto al sinistro.

    L’ubriachezza volontaria non esclude né diminuisce l’imputabilità; l’agente, quindi, risponde del fatto commesso in stato di ubriachezza a titolo di dolo o di colpa, a seconda che il fatto di reato sia stato concretamente commesso con dolo o colpa. (Cass. pen. Sez. IV pen. 7 febbraio 2019 n. 7033).  

    2. Il tasso alcolemico e le rilevazioni

    Il tasso alcolico viene indicato, in Europa, misurando la massa di alcool contenuto nel sangue; lo 0,8% corrisponde a 0,8 gr di etanolo in un litro di sangue (questo ha un peso specifico prossimo a quello dell’acqua di 1,055 gr/cm³).

    Si può misurare anche con altri mezzi; a 80 mg. nel sangue corrispondono nel plasma 92 mg/litro, nell’urina 107 mg/litro e nell’aria espirata 36-38 mg/litro.

    L’alcool viene assorbito dal corpo umano per circa il 20% attraverso la parete dello stomaco, il resto, molto rapidamente, dai tessuti intestinali.

    La velocità di assorbimento varia con la gradazione alcolica e secondo il contenuto dello stomaco.

     

    di Manuela Rinaldi di Altalex