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Il contrasto giurisprudenziale sulla violazione dell’articolo 157, comma 5, Codice della Strada

    di Giuseppe Carmagnini- Ispettore P.L. Prato

    La seconda sezione della Cassazione civile si sta distinguendo con alcune pronunce innovative, di indubbia portata operativa riguardo all’applicazione del codice della strada, disorientando gli organi di polizia stradale e i Ministeri competenti in materia di circolazione stradale. Già prima della nota ordinanza 10505 del 18 aprile 2024, relativa alla necessità dell’omologazione degli strumenti per l’accertamento delle violazioni relative al superamento dei limiti di velocità, i Giudici di questa sezione erano tornati sul tema della comunicazione dei dati del conducente in pendenza di un ricorso avverso il verbale contenente l’invito all’obbligato in solido di indicare le generalità e la patente del conducente. Le due sentenze, in verità connotate da una certa superficialità nell’approccio alle questioni affrontate, hanno avuto una vasta risonanza mediatica e hanno determinato l’aumento del contenzioso, nonché in molti casi un cambiamento delle posizioni dei giudici di merito che, talvolta in maniera acritica, si sono appoggiati alle ultime due pronunce di legittimità, quasi come se si trattasse di scegliere il prodotto più fresco al supermercato.

    Sono invece passate in sordina due pronunce della Seconda Sezione civile, come l’ordinanza n. 4040 del 14 febbraio 2024 e la precedente ordinanza n. 6930 dell’8 marzo 2023 , contrapposte all’ordinanza n. 33045 del 9 novembre 2022 , della Sesta Sezione civile. Risalendo nel tempo, troviamo che in aderenza all’ordinanza del 2022 si registra anche la pronuncia più datata della Corte di Cassazione Civile sez. I del 6 marzo 1999, n. 1918, secondo la quale, dal tenore dell’articolo 157 del codice della strada, a norma del quale nelle zone di sosta all’uopo predisposte i veicoli debbono essere collocati nel modo prescritto dalla segnaletica, si deduce il principio secondo cui la sosta degli autoveicoli è libera, se non vietata, e che vi è obbligo di sostare nel modo prescritto solo dove tale prescrizione esiste. Con la decisione in esame, la Corte ha confermato la sentenza pretorile che aveva accolto l’opposizione avverso l’ordinanza con la quale era stata comminata la sanzione pecuniaria per sosta di autoveicolo in modo difforme rispetto alla segnaletica esistente in relazione ad un diverso tratto di strada. Va peraltro ricordato che diverso è, ad esempio, il caso della sosta su marciapiede, in quanto in mancanza di diversa prescrizione dell’ente proprietario della strada, la sosta di un’autovettura sul marciapiede è da ritenersi vietata, e quindi tale da legittimare la rimozione forzata, anche se manca una specifica indicazione segnaletica di tale divieto.

    Cronologicamente intermedia, occorre tenere presente l’ordinanza 13875 del 28 giugno 2005, peraltro della stessa Seconda Sezione civile, anche se sicuramente comporta da diversi giudicanti, dalla quale si ricava il presente principio di diritto: “un segnale orizzontale relativo ad una zona destinata al parcheggio – e che disciplina esplicitamente lo spazio tipico sul quale incombe – non può riferirsi ed essere applicato ad altro spazio esterno ad esso. Né, evidentemente è possibile estendere interpretativamente un divieto non espressamente previsto, atteso il principio di tassatività della norma prescrittiva”.

    Le tre ordinanze più recenti della Corte di Cassazione – n. 4040 del 14/02/2024, n. 6930 del 08/03/2023 e, contra, n. 33045 del 09/11/2022 (oltre ai precedenti approdi del 1998 e del 2005 a cui si è fatto riferimento) evidenziano un contrasto della giurisprudenza relativa all’articolo 157, comma 5, del codice della strada, che disciplina la sosta dei veicoli nelle aree di sosta predisposte. In sintesi:

    Ordinanza n. 4040 del 14 febbraio 2024

    Fatti:

    Il Tribunale di Alessandria aveva confermato la legittimità di una sanzione inflitta per parcheggio fuori dagli stalli in violazione dell’art. 157, comma 5, C.d.S. Il ricorrente ha contestato l’assenza di segnaletica orizzontale specifica.

    Decisione:

    La Corte ha rigettato il ricorso, ribadendo che nelle aree di sosta predisposte, i veicoli devono essere parcheggiati secondo le modalità prescritte dalla segnaletica orizzontale. La presenza degli stalli indica chiaramente le aree di parcheggio consentite, e parcheggiare fuori da tali stalli costituisce una violazione all’articolo 157, comma 5, del codice della strada.

    Ordinanza n. 6930 dell’8 marzo 2023

    Fatti:

    Il Tribunale di Alessandria aveva confermato una sanzione per parcheggio fuori dagli stalli. Il ricorrente ha presentato ricorso basato sulla contestazione dell’applicazione dell’art. 157, comma 5, del codice della strada e sulla mancata considerazione di altre segnaletiche.

    Decisione:

    Anche in questo caso, la Corte ha rigettato il ricorso, affermando che la sosta deve avvenire secondo le modalità prescritte dalla segnaletica nelle aree predisposte. La violazione è stata confermata poiché il veicolo era parcheggiato irregolarmente, fuori dagli stalli designati.

    Ordinanza n. 33045 del 9 novembre 2022 (idem precedenti del 1998 e del 2005)

    Fatti:

    La ricorrente ha contestato una sanzione per violazione dell’articolo 157, comma 5, del codice della strada, per aver parcheggiato fuori dagli stalli. La sua opposizione è stata respinta in entrambi i gradi di merito.

    Decisione:

    La Cassazione ha accolto il ricorso, rilevando che la violazione non riguardava la sosta in un’area predisposta ma in una zona con divieto di sosta indicato da una linea continua. La Corte ha stabilito che il divieto deve essere specificamente indicato, e la presenza di stalli sull’altro lato della carreggiata non implica un divieto di parcheggio esteso all’intera area.

    Confronto e contrasto giurisprudenziale

    Le ordinanze n. 4040/2024 e n. 6930/2023 della Seconda Sezione civile seguono una linea interpretativa uniforme: l’art. 157, comma 5, del codice della strada è applicato rigorosamente, con la presunzione che la presenza di stalli di parcheggio delimiti chiaramente le aree di sosta consentite. Entrambe le sentenze concludono che parcheggiare fuori da tali stalli costituisce una violazione, indipendentemente dalla presenza di segnaletica orizzontale aggiuntiva.

    In netto contrasto, l’ordinanza n. 33045/2022 della Sesta Sezione civile, in linea con le pronunce del 1998 e del 2005 sopra richiamate, adotta un’interpretazione più restrittiva del divieto. La Corte ha stabilito che il divieto di sosta deve essere specificamente indicato e non può essere esteso in modo interpretativo. La presenza di una linea continua sul lato della carreggiata dove il veicolo era parcheggiato costituisce un divieto di parcheggio, distinto dalle aree predisposte con stalli.

    Implicazioni giuridiche

    L’articolo 157, comma 5, del codice della strada dispone che nelle aree di sosta predisposte i veicoli devono essere collocati nel modo prescritto dalla segnaletica. La divergenza nelle interpretazioni riguarda se e come la presenza di stalli influenzi l’intera area di sosta e cioè se il veicolo debba necessariamente essere collocato all’interno degli stalli e non possa mai sostare completamente all’esterno, pur in assenza di altri specifici divieti.

    L’articolo 351, comma 2, del Regolamento di Esecuzione prescrive che nelle zone di sosta delimitate da segnaletica orizzontale, i conducenti devono sistemare il proprio veicolo nello spazio destinato, senza invadere gli spazi contigui. La giurisprudenza ha interpretato questa disposizione in modi divergenti, come visto nelle sentenze analizzate.

    Conclusioni

    Le ordinanze n. 4040/2024 e n. 6930/2023 supportano un’interpretazione più ampia dell’articolo 157, comma 5, del codice della strada, mentre l’ordinanza n. 33045/2022 propone una lettura più restrittiva e precisa, limitando il divieto di sosta alle aree chiaramente indicate dalla segnaletica, in linea con le analoghe sentenze del 2005 e del 1998. Questo contrasto giurisprudenziale evidenzia la necessità di una maggiore chiarezza normativa o di un intervento delle Sezioni Unite per unificare l’interpretazione e garantire uniformità nell’applicazione della legge.

    Nelle more di tali auspicabili interventi, occorre trovare una propria linea interpretativa, logica e giuridicamente sostenibile, ed intervenire, dove necessario, con una appropriata segnaletica stradale. Pare maggiormente sostenibile l’interpretazione più garantista delle sentenze del 2022, 2005 e 1998, anche sulla base della considerazione che per “zona” si deve intendere un’area delimitata agli ingressi da apposita segnaletica che renda evidente il comportamento da tenere all’interno di detta area, così come avviene per i centri abitati, le zone a traffico limitato, le aree pedonali, le zone 30, e altre zone o aree individuate dal codice della strada con apposita segnaletica.

    Tale osservazione dovrebbe già portare a escludere che una strada di per sé si possa qualificare come zona all’uopo predisposta, cioè predisposta per sostare all’interno di spazi individuati dalla segnaletica, tanto che altrimenti si potrebbe pretendere che tutti i conducenti sostino all’interno degli stalli distanti anche centinaia di metri da dove si trovano al momento in cui decidono di interrompere la marcia del veicolo, per non incorrere nelle sanzioni dell’articolo 157, comma 5, del codice della strada.

    Ma anche all’interno di un’area che si configura come un parcheggio, con accessi e uscite, se sono presenti stalli di sosta, liberi, a pagamento o riservati, vige l’obbligo di sostare esclusivamente all’interno di essi, ancorché vi siano spazi liberi dove la sosta non determina alcuna specifica violazione?

    Visto il contrasto giurisprudenziale, è consigliabile, come peraltro è stato sperimentato con successo, adottare una segnaletica che eviti qualsiasi equivoco e consenta l’applicazione non tanto dell’articolo 157, comma 5, del codice della strada, quanto invece dell’articolo 7, ovvero dell’articolo 146, comma 2, del codice in relazione all’articolo 40. Se agli ingressi di un’area delimitata e destinata al parcheggio, con apposita ordinanza, si indica il divieto di sosta con pannello aggiuntivo, “fuori dagli stalli”, ovvero si realizza la linea di margine continua dove non vi sono gli stalli, si sarà data pubblicità con maggiore chiarezza dell’obbligo di sostare esclusivamente dove indicato mediante la segnaletica orizzontale che individua gli stalli per la sosta.

    L’articolo 157, comma 5, in relazione all’articolo 351, residua invece quando la sosta avviene non perfettamente all’interno di uno stallo, invadendo quelli attigui.