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In quanto tempo il Prefetto deve comunicare la sospensione patente?

    In quanto tempo il Prefetto deve comunicare la sospensione patente?

    Quello che occorre sapere sul termine entro il quale il provvedimento con cui viene sospesa la facoltà di guidare deve essere notificato al destinatario.

    Un lettore desidera sapere In quanto tempo il Prefetto deve comunicare al destinatario della sanzione la sospensione della patente di guida. Al riguardo la legge non è chiara, ma la giurisprudenza ha fornito una risposta che sembra definitiva. Vediamo quale.

    La sospensione della patente di guida è una misura disciplinare contemplata dal Codice della Strada. Questa sanzione accessoria viene imposta per violazioni gravi o ripetute, comportando la temporanea privazione del diritto di guida. Esempi di violazioni che possono portare alla sospensione includono:

    • guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti;
    • eccesso di velocità significativo;
    • guida con patente scaduta;
    • comportamenti pericolosi su strada;
    • violazioni reiterate;
    • perdita temporanea dei requisiti psicofisici necessari per la guida.

    La durata di questa sanzione varia a seconda delle specifiche disposizioni normative.

    Non va confusa con la sospensione la revoca della patente, che implica l’annullamento del documento e la conseguente perdita permanente del diritto di guidare qualsiasi veicolo. Mentre nel caso della sospensione la patente viene restituita al termine del periodo stabilito dal Prefetto, nel caso della revoca il conducente può richiedere una nuova patente solo dopo almeno due anni dalla definitività del provvedimento.

    Le modalità e i tempi di sospensione sono specificati nell’art. 218 CdS.

    La suddetta norma stabilisce che  il documento ritirato e il verbale devono essere inviati all’ufficio prefettizio entro 5 giorni. Il Prefetto, entro i successivi 15 giorni, emette l’ordinanza di sospensione indicando il periodo della stessa.

    Il rispetto di questi termini è cruciale: la mancata emissione del provvedimento entro i tempi stabiliti rende illegittima la sospensione, permettendo al trasgressore di riottenere il documento dalla Prefettura. Inoltre, l’ordinanza deve essere notificata immediatamente all’interessato, che deve esibirla per poter guidare in situazioni autorizzate. Ma cosa significa “immediatamente”? La norma non lo specifica, creando incertezza e ambiguità.

    Diverse interpretazioni giurisprudenziali hanno cercato di chiarire il termine per la notifica.

    Tempi per la sospensione della patente

    Un primo orientamento identifica l’immediatezza con un termine massimo di 20 giorni complessivi, cioè i giorni concessi per l’emissione del provvedimento, con notifica il giorno successivo all’emanazione (Corte di Cassazione, sentenza n. 16714/2003).

    Una più recente pronuncia, sempre della Cassazione (ordinanza n.24088/2022)  ha applicato il principio generale dell’art. 2 n. 2 della legge n. 241/1990, che stabilisce un termine di 30 giorni per le procedure amministrative, aggiungendo i giorni per l’invio della patente al Prefetto, arrivando così a un totale di 35 giorni.

    Un ultimo orientamento della Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha invece applicato il termine ordinario di 90 giorni previsto dall’art. 2 n. 3 della l. 241/1990 per l’adozione dei provvedimenti amministrativi. Questa decisione è più remota, ma particolarmente autorevole perché emessa dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, che intervengono sulle questioni per le quali non c’è orientamento unanime.

    Alla luce di questo quadro giurisprudenziale complesso, è fondamentale esaminare attentamente ogni provvedimento ricevuto.

    In caso di ordinanza di sospensione, è consigliabile impugnare il provvedimento se adottato oltre i 20 giorni dall’accertamento (5 giorni per l’organo accertatore + 15 giorni per l’ufficio prefettizio).

    Se l’ordinanza è emessa nei tempi corretti, bisogna prestare attenzione alla sua notifica, considerata comunque fuori termine se inviata oltre 90 giorni. Una notifica oltre questo termine, infatti, sarebbe in contrasto con la funzione tipica di questa sanzione accessoria, che ha natura provvisoria e cautelare ed ha lo scopo non solo di dissuadere il trasgressore da future violazioni, ma anche di tutelare la pubblica incolumità (Corte di Cassazione. Sezioni Unite, sentenza n. 19955/2007).

    Adele Margherita Falcetta