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Le nuove regole sugli autovelox

    Massimiliano Mancini

    Luci e ombre sul decreto autovelox del ministero delle Infrastrutture, pubblicato a ridosso delle elezioni, non a caso!

    Il decreto autovelox

    Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2024, il decreto Autovelox, annunciato dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti l’11 aprile 2024 “Modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all’art. 142 del decreto-legge 285 del 1992”.

    Era stato annunziato dal ministro durante il question time alla Camera la scorsa settimana che ha sottolineato che gli autovelox devono essere utilizzati come “strumenti di sicurezza e non come un mezzo per aumentare le entrate comunali attraverso le multe“.

    “L’adulto non crede a Babbo Natale ma lo vota”

    Pierre Desproges (umorista francese, 1939-1988)

    Un provvedimento elettorale

    Tanto rumore per nulla, o quasi.

    Nel tanto sbandierato decreto del Ministero, annunciato come una grande riforma tecnica, ma ammiccando nella retorica politica ai trasgressori, giustificati anzi incoraggiati, con la solita e deteriore retorica italiota, piuttosto che educati e dissuasi a tenere comportamenti pericolosi, soprattutto in ambito urbano, dove troppi muoiono a causa della velocità elevata.

    Il decreto, non a caso, arriva proprio a ridosso delle scadenze elettorali europee e amministrative.

    Non apporta nessun cambiamento sostanziale ma veicola, l’idea che le amministrazioni locali spremano ingiustamente le tasche dei cittadini inermi, sebbene queste povere vittime siano gli stessi trasgressori contro i quali i residenti chiedono dossi artificiali dissuasori e controlli preoccupati per l’incolumità propria e dei propri figli.

    Non solo nulla di nuovo, ma le nuove disposizioni viceversa potrebbero rendere ancora più efficaci i controlli elettronici sulla circolazione stradale rivelandosi una jattura anziché una salvezza per i trasgressori che oggi gioiscono di questo regalo elettorale, vediamo perché.

    A chi si applica il decreto

    Le finalità dichiarate dalla propaganda elettorale differiscono da quelle scritte nel decreto, che ha lo scopo asserito di “… garantire omogeneità e uniformità nelle attività di controllo della velocità dei veicoli da parte degli organi di polizia stradale di cui all’art. 12, comma 1, del citato decreto legislativo n. 285” (art. 1 c. 2) e per “evitare duplicazioni, sovrapposizioni o interferenze tra i diversi servizi sul medesimo tratto stradale” (art. 1 c. 5).

    Si deve innanzitutto precisare che questo decreto si applica solo ed esclusivamente ai sistemi di rilevamento della velocità che non prevedono la contestazione immediata (art. 201 c. 1-bis lett. e).

    In questi casi si impongono persino segnalazioni scenografiche, come l’obbligo di installare sui veicoli che rilevano la velocità senza contestazione immediata di un segnale luminoso o a messaggio variabile riportante la dicitura “rilevamento dinamico velocita” (art. 3 c.6[1]).

    Nulla cambia quindi per tutti gli strumenti fissi e mobili, come ad es. i telelaser e gli altri sistemi portatili (ad es. autovelox, truecam, ecc.) anche a bordo dei veicoli che prevedono la contestazione immediata (art. 1 comma 4 [2]).

    Le novità introdotte e la reale utilità

    a) distanza di almeno 1 km tra il segnale che impone il limite di velocità e la collocazione del dispositivo (allegato A p. 2.1.3 [3]).

    Questa disposizione però potrebbe essere poco utile per l’utente, poiché l’elevata distanza potrebbe far dimenticare il rischio di essere rilevati, anche in considerazione del proliferare di segnali dissuasivi, ossia di segnalazioni di preavviso del controllo elettronico della velocità senza che ci sia effettivamente un sistema di rilevamento.

    b) distanza minima tra più strumenti di rilevamento della velocità da 250 m. a 2.000 m. (allegato A p. 2.1.4 [4]).

    Questa disposizione non cambia molto praticamente, poiché il buon senso e le istruttorie delle prefetture per il rilascio dell’autorizzazione hanno sempre mantenuto una distanza ragionevole tra i sistemi di rilevamento.

    I contenuti apprezzabili

    Le disposizioni tecniche contenute nel decreto tuttavia contengono anche disposizioni interessanti, che intervengono sulla deprecabile usanza adottata da molti enti proprietari delle strade di abbassare eccessivamente i limiti di velocità per compensare loro colpe, come errori progettuali e di pianificazione delle intersezioni e dello sviluppo plano altimetrico della sede stradale e la carenza di manutenzione.

    STRADE EXTRAURBANE

    Si è introdotto l‘obbligo generale di consentire le postazioni mobili solo su tratti dove i limiti di velocità non siano inferiori di oltre 20 km/h rispetto a quello previsto dal codice della strada (allegato A p. 2.1.1 [5]) per quella tipologia di strada extraurbana (art. 142 CdS) e quindi dove i limiti non siano inferiori a:

    110 km/h per le autostrade (limite ordinario 130 km/h);

    90 km/h per le strade extraurbane principali (limite ordinario 110 km/h);

    70 km/h per le strade extraurbane secondarie (limite ordinario 90 km/h).

    STRADE URBANE

    Obbligo generale inderogabile di posizionare le postazioni mobili di rilevamento della velocità dove i limiti di velocità non siano inferiori a:

    50 km/h per le strade urbane di scorrimento (allegato A p. 2.1.1 [6]);

    50 km/h per le strade urbane di quartiere e urbane locali (allegato A p. 2.1.2 [7]);

    30 km/h per le strade urbane ciclabili (allegato A p. 2.1.3[8]) e ciclopedonali (allegato A p. 2.1.4 [9]).

    Seguito dei contenuti

    Altre interessanti disposizioni sono state introdotte per limitare qualsiasi ingerenza di soggetti esterni, come è il personale delle aziende private, e per scoraggiare il ricorso al noleggio dei dispositivi.

    Inoltre sono stati inseriti importanti applicazioni della normativa europea sulla privacy.

    Tutto questo sarà approfondito nei prossimi approfondimenti.

    IL TESTO INTEGRALE DEL DECRETO: Gazzetta Ufficiale 123 del 28-05-2024.

    ___________

    NOTE

    [1] Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 11 aprile 2024, art. 3 (Condizioni per la collocazione delle postazioni di controllo) «6. La segnalazione e la visibilità delle postazioni di controllo sono disciplinate dal Capo 7 dell’allegato al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 giugno 2017, n. 282. La visibilità della postazione di controllo attuata attraverso dispositivi a bordo veicolo in movimento è garantita dall’installazione sopra il veicolo di un segnale luminoso o a messaggio variabile riportante la dicitura “rilevamento dinamico velocità’”, abbinato al dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu di cui all’art. 177 del Codice, che deve essere in funzione durante il rilevamento.».

    [2] DM MIT 11 aprile 2024, art. 1 (Oggetto e ambito di applicazione) «4. Le disposizioni di cui al presente decreto non si applicano alle postazioni fisse, mobili o a bordo di veicoli in movimento, definite ai sensi dell’art. 2, presidiate e per le quali è effettuata la contestazione immediata delle violazioni.».

    [3] DM MIT 11 aprile 2024, Allegato A «2.1.3. Deve intercorrere una distanza di almeno 1 km tra il segnale che impone il limite di velocità e la collocazione del dispositivo, in conformità a quanto previsto dall’art. 25, comma 2, ultimo inciso della legge 29 luglio 2010, n. 120».

    [4] DM MIT 11 aprile 2024, Allegato A «2.1.4. La distanza minima tra due diversi dispositivi di rilevamento della velocità puntuale deve essere almeno pari a: strade di tipo A: 4.000 metri;  strade di tipo B: 3.000 metri;  strade di tipo C, F e F-bis: 1.000 metri.»

    [5] DM MIT 11 aprile 2024, Allegato A « 2.1.1. La postazione mobile può essere collocata esclusivamente su strade o singoli tratti di strada in cui il limite di velocità imposto dall’ente proprietario ai sensi dell’art. 142 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non sia inferiore di oltre 20 km/h rispetto a quello massimo generalizzato previsto per le strade extraurbane dal medesimo art. 142, comma 1».

    [6] DM MIT 11 aprile 2024, Allegato A « 2.2.1. Strade di tipo D (strade urbane di scorrimento): la postazione mobile può essere collocata esclusivamente se il limite massimo di velocità consentito è pari a quello generalizzato proprio del corrispondente tipo di strada, comunque non inferiore a 50 km/h; è consentita l’installazione in tratti con limite di velocità inferiore a quello massimo generalizzato, indicato attraverso la specifica segnaletica verticale, solo quando sussistono criticità di tracciato plano-altimetrico o di dimensioni della piattaforma stradale ovvero condizioni di significativa incidentalità stradale che giustificano l’imposizione di limiti di velocità inferiori, ed esclusivamente quando tale limite di velocità sia esteso ad un tratto di almeno 400 metri.».

    [7] DM MIT 11 aprile 2024, Allegato A «2.2.2. Strade di tipo E ed F (strade urbane di quartiere e urbane locali): è possibile collocare la postazione mobile solo se il limite massimo di velocità consentita è pari a 50 km/h.».

    [8] DM MIT 11 aprile 2024, Allegato A «2.2.3. Strade urbane di tipo E-bis (strade urbane ciclabili): è possibile collocare la postazione mobile solo se il limite massimo di velocità è pari a quello proprio del corrispondente tipo di strada (30 km/h).».

    [9] DM MIT 11 aprile 2024, Allegato A «2.2.4. Strade urbane di tipo F-bis (itinerari ciclopedonali): è possibile collocare la postazione mobile solo se il limite di velocità consentito che non può essere comunque inferiore a 30 km/h, è indicato attraverso la specifica segnaletica verticale e riferito ad un tratto stradale di estesa minima di almeno 250 metri.».