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ll pedone vittima di investimento non ha corresponsabilità, quando si muove all’interno di un parcheggio che non è qualificabile come “strada”

    di Pino Napolitano

    Il pedone vittima di investimento non ha corresponsabilità, quando si muove all’interno di un parcheggio che non è qualificabile come “strada”.

    L’articolo 190 del Codice della Strada prescrive ai pedoni, che percorrano tratti di strada privi di marciapiedi o simili, di “circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione” e, fuori dei centri abitati, di “circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a due sensi di marcia“, prescrivendo altresì, “ai pedoni che circolano sulla carreggiata di strade esterne ai centri abitati, prive di illuminazione pubblica (…) di marciare su unica fila“.

    Come osservato dalla Sezione IV della Suprema Corte con la pronuncia n.46668, dell’8 novembre 2022, tali prescrizioni hanno lo scopo non solo di evitare intralci alla circolazione, ma anche di mettere i pedoni nelle condizioni di poter avvistare tempestivamente i veicoli che sopraggiungano in senso contrario ed evitare così possibili investimenti o urti.

    Dunque, si addebita al pedone una responsabilità concorrente dell’investimento ai suoi danni allorché costui, percorrendo una strada a doppio senso di circolazione, circoli sul margine destro anziché su quello sinistro della carreggiata.

    Tale violazione, specie quando si verifica di notte in una strada extra urbana non illuminata, si sostanzia in una notevole imprudenza, rilevante in caso di investimento ai fini della valutazione del concorso di colpa del pedone.

    L’orientamento appena ricordato, tuttavia, non è pertinentemente richiamabile quando ci si trovi in un’area non qualificabile quale area di posteggio ad uso pubblico. Secondo l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità (Sez. 4, n. 35415 del 2013; Sez. 4, Sentenza n. 12216 del 16/02/2017), peraltro, le norme del codice della strada, mentre trovano diretta applicazione in relazione alla circolazione dei veicoli sulle strade aperte al pubblico transito, assumono unicamente il valore di criteri e canoni di comune diligenza e prudenza in relazione allo spostamento dei veicoli all’interno di aree private non aperte alla pubblica circolazione, attesa l’indole di comune esperienza generalmente riconosciuta al vigore di tali regole.

    Così, la Cassazione penale Sez. IV, con Sentenza del 21-03-2024, n. 11821, ha confermato la condanna con cui, in sede di giudizio abbreviato, un conducente era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione, con i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato giudiziale, nonché all’applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente per la durata di mesi otto, in relazione al reato di cui all’art. 589-bis cod. pen. in quanto, alla guida di un’autovettura si immetteva all’interno dell’area adibita a parcheggio di un centro commerciale, senza prestare attenzione alla presenza di un pedone che si stava dirigendo verso l’uscita del posteggio e si trovava all’interno dello spazio destinato a posto auto.

    Non era configurabile l’attenuante di cui all’art. 589-bis, comma 7, cod. pen.